Ordinanza n. 964/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n.-OMISSIS-/Area 1Bis notificato al ricorrente in data 10.12.25 recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con le connesse prescrizioni in ordine alla cessione o rottamazione ed alla confisca delle armi in caso di inottemperanza; - del decreto del predetto Prefetto prot. n. 3087 del 12.01.26 fasc. n. 3687/16B/Area 1bis recante la revoca del decreto di guardia particolare giurata, il porto di pistola ed il relativo libretto n.-OMISSIS- emessi in favore del ricorrente; II) con i motivi aggiunti: - del provvedimento prot. uscita n.-OMISSIS- del 12.3.2026 nonché del decreto prot. interno n.-OMISSIS-del 12.3.26 adottati dalla Prefettura di Caserta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, revoca del decreto di guardia particolare giurata e del porto di pistola, nonché successivi provvedimenti prefettizi concernenti la mancata restituzione dei titoli e delle armi
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., la revoca del decreto di guardia particolare giurata e del porto di pistola, nonché, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti della Prefettura che hanno sospeso gli atti già sospesi dal TAR e negato la restituzione delle armi, delle munizioni e dei titoli sul rilievo della loro intervenuta scadenza. Nella precedente fase cautelare il ricorrente aveva dedotto che l’amministrazione non avesse adeguatamente ponderato l’interesse pubblico alla prevenzione dei rischi connessi alla detenzione di armi con il diritto al lavoro, considerato che le armi erano strumentali all’attività lavorativa, e non avesse attribuito il giusto rilievo alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel procedimento penale, con conseguente dequotazione dei fatti posti a fondamento del giudizio di non meritevolezza. In sede di esecuzione della precedente ordinanza cautelare, il ricorrente ha lamentato la mancata ottemperanza dell’amministrazione alla diffida alla restituzione dei beni e dei titoli. I motivi aggiunti hanno inoltre contestato l’illegittimità del successivo provvedimento prefettizio, sia perché disponeva la sospensione di atti già sospesi dal giudice, sia perché opponeva la scadenza dei titoli maturata dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare e dopo la diffida ad adempiere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare precedente ai sensi dell’art. 59 c.p.a., ordinando alla Prefettura l’immediata restituzione delle armi, delle munizioni, del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del porto di pistola e del relativo libretto. Il giudice ha ritenuto che non fossero stati prospettati ulteriori elementi impeditivi diversi da quelli già esaminati nella precedente fase cautelare. Ha inoltre accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e sospeso l’esecutività degli ulteriori provvedimenti impugnati. La successiva attività amministrativa è stata ritenuta prima facie non legittima perché aveva sospeso atti già sospesi dal TAR e aveva valorizzato la scadenza dei titoli intervenuta il 5 marzo 2026, successivamente all’ordinanza cautelare del 24 febbraio 2026 e alla diffida del 25 febbraio 2026. Il TAR ha ribadito che la durata del procedimento amministrativo non può andare a detrimento del privato. Sono state confermate la sommaria fondatezza e il periculum in mora già ravvisati, in ragione dell’incidenza dei provvedimenti sulla condizione lavorativa del ricorrente e della definizione favorevole del procedimento penale. Il giudice si è riservato di valutare l’applicazione delle penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione. L’udienza pubblica è stata confermata per il 1° dicembre 2026 e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Il provvedimento prefettizio adottato ai sensi della norma è stato scrutinato cautelarmente anche sotto il profilo della necessità di ponderare l’interesse pubblico con la concreta posizione lavorativa del destinatario.
art. 59 c.p.a.
domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare
Consente di chiedere l’esecuzione della misura cautelare; nel caso concreto l’ottemperanza è stata tradotta nell’ordine di immediata restituzione delle armi, delle munizioni e dei titoli.
art. 55 c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica in esito alla precedente decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento dei dati personali della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
dati personali relativi a condanne penali e reati
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nella valutazione prefettizia relativa al divieto di detenzione di armi devono essere ponderati, in relazione alla concreta situazione del destinatario, l’interesse pubblico alla prevenzione dei rischi e l’incidenza della misura sul diritto al lavoro, quando le armi siano strumentali all’attività lavorativa; la prevalenza dell’interesse pubblico deve risultare da una motivazione compiuta.
- L’amministrazione deve dare adeguata considerazione agli sviluppi favorevoli del procedimento penale riguardante i fatti posti a fondamento del giudizio di non meritevolezza, inclusa la richiesta di archiviazione, nell’ambito della valutazione amministrativa sulla detenzione e sul porto d’armi.
- L’esecuzione di un’ordinanza cautelare deve tradursi nell’adozione delle misure necessarie a dare concreta attuazione alla tutela accordata; l’amministrazione non può opporre, senza ulteriori elementi impeditivi, le medesime ragioni già esaminate e superate dal giudice cautelare.
- La durata del procedimento amministrativo non può produrre un pregiudizio per il privato mediante la maturazione, nelle more dell’esecuzione della tutela cautelare, di una circostanza ostativa che non sussisteva al momento dell’ordinanza cautelare e della diffida ad adempiere.
- L’amministrazione non può disporre la sospensione di provvedimenti già sospesi dal giudice amministrativo, né utilizzare tale attività per eludere o differire gli effetti della misura cautelare.
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