Sentenza del 28/02/2019 n. 5908 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica dell'accertamento relativo all'importazione di calzature dalla Cina. L'Amministrazione doganale aveva riscontrato che la fattura presentata all'importazione indicava un valore inferiore rispetto alla fattura di esportazione acquisita dalle autorità cinesi, con conseguente parziale mancata riscossione dei dazi. C.D.S. sosteneva che la fattispecie dovesse essere ricondotta agli artt. 202 o 203 del Codice doganale comunitario, riguardanti rispettivamente l'introduzione irregolare o la sottrazione della merce al controllo doganale, e non all'art. 201, relativo alla dichiarazione doganale inesatta. Deduceva inoltre l'assenza di prova della propria consapevolezza della frode e la violazione dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 201 del Codice doganale comunitario, poiché le merci erano state effettivamente importate e regolarmente introdotte nel territorio doganale, senza sottrazione al controllo, ma la dichiarazione presentata conteneva un valore inferiore a quello reale. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante è debitore dell'obbligazione doganale in quanto autore della dichiarazione. Gli è richiesta la diligenza qualificata dell'operatore professionale, comprendente l'obbligo di verificare l'esattezza dei dati dichiarati. C.D.S. è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 201 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992
L'obbligazione doganale all'importazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana; il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.
La norma si applica quando la merce è stata regolarmente introdotta nel territorio doganale, ma la dichiarazione contiene dati inesatti, come un valore di transazione inferiore, che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi.
Art. 202 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992
L'obbligazione doganale sorge in seguito all'irregolare introduzione nel territorio doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.
La disposizione riguarda l'introduzione della merce in violazione delle formalità doganali previste dagli artt. 38-41 e 177 del Codice, non la semplice indicazione di un valore inferiore in una dichiarazione relativa a merci regolarmente introdotte.
Art. 203 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992
L'obbligazione doganale sorge in seguito alla sottrazione della merce al controllo doganale.
La norma è distinta dall'art. 201 e presuppone che la merce, pur essendo stata introdotta regolarmente, sia stata successivamente sottratta al controllo doganale.
Art. 1176 c.c.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Il rappresentante doganale professionale deve operare con diligenza qualificata, verificando attentamente la correttezza dei dati utilizzati per la dichiarazione, incluso il valore delle merci.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La censura del ricorrente è stata ritenuta infondata e comunque inammissibile perché non indicava adeguatamente quali affermazioni giuridiche della sentenza violassero la norma sull'onere della prova.
Art. 384 c.p.c.
La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso.
La Corte ha formalizzato il principio secondo cui l'art. 201 si applica anche in presenza di una dichiarazione con valore inferiore, se la merce è stata regolarmente introdotta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello originario, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando la merce è stata effettivamente e regolarmente introdotta nel territorio doganale, ma la dichiarazione indica un valore inferiore a quello reale, la fattispecie rientra normalmente nell'art. 201 del Codice doganale comunitario e non negli artt. 202 o 203.
- Il rappresentante indiretto è considerato debitore dei dazi perché presenta la dichiarazione in proprio nome, anche se agisce per conto dell'importatore.
- L'assenza di consapevolezza della frode dell'importatore non esclude automaticamente la responsabilità del rappresentante indiretto ai sensi dell'art. 201: rileva il suo obbligo professionale di verificare l'attendibilità e l'esattezza dei dati dichiarati.
- La responsabilità doganale può derivare dalla presentazione di una dichiarazione inesatta anche quando l'inesattezza dipende da documenti falsi forniti da terzi, se il valore corretto era verificabile con la diligenza esigibile da un operatore professionale.
- L'art. 202 riguarda l'introduzione fisica irregolare della merce, mentre l'art. 203 riguarda la sottrazione della merce al controllo doganale; tali norme non si applicano soltanto perché la dichiarazione contiene un valore falso o incompleto.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente una norma violata: occorre indicare con precisione quale regola giuridica sia stata disattesa e in che modo la sentenza impugnata contrasti con essa.
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