Cassazione Civile, Sentenza n. 2077/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Claudio Latini proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il suo appello, censurando in particolare la statuizione sulle spese processuali e deducendo violazioni dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia sulle spese e omessa pronuncia), nonché vizi di motivazione ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. La questione di massima rimessa alle Sezioni Unite riguardava però la validità di una procura speciale alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta autograficamente dalla parte, digitalizzata e autenticata con firma digitale dal difensore, e allegata tramite PEC / inserita nella "busta telematica" a un ricorso nativo digitale: in altri termini se una copia digitalizzata di procura cartacea possa integrare il requisito di specialità ex art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di ricorso nativo digitale notificato e depositato telematicamente, l'allegazione mediante strumenti informatici (PEC o inserimento nella "busta telematica") di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta autograficamente dalla parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. di procura speciale "apposta in calce" al ricorso. Conseguentemente la procura rilasciata da Latini, così formata (testo della delega presente negli atti), è stata ritenuta valida e il ricorso per cassazione è stato ammesso sul punto della validità della procura. La pronuncia dichiara la continuità interpretativa con la giurisprudenza di Sezioni Unite (in particolare sent. n. 36507/2022) e valorizza i criteri della collocazione topografica virtuale e del principio di conservazione; la Corte ha quindi risolto la questione di massima favorevolmente al ricorrente. (La sentenza delle Sezioni Unite si è concentrata sulla questione di validità della procura e sull'enunciazione del principio; l'ulteriore decisione sulle censure di merito risulta rimessa all'ulteriore valutazione del Collegio chiamato a decidere il ricorso nella fase successiva, salvo diversa indicazione nel dispositivo integrale.)
Norme richiamate
art. 83 c.p.c. (terzo comma)
Il terzo comma contempla diverse modalità di conferimento della procura speciale (documento informatico, copia informatica autenticata di procura cartacea, ecc.). Le Sezioni Unite interpretano omogeneamente le modalità previste, ritenendo valida anche la procura cartacea digitalizzata e allegata telematicamente come "apposta in calce" al ricorso nativo digitale, salvo espresso segno che escluda la riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 365 c.p.c.
Stabilisce il requisito di specialità della procura per la proposizione del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto dalla copia digitalizzata autenticata della procura cartacea allegata telematicamente.
d.m. n. 44/2011, art. 18, comma 5
"la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione ... si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine"
La disciplina regolamentare sul PCT conferma che la procura digitalizzata, allegata via PEC o inserita nella busta telematica, realizza la virtuale "congiunzione" con l'atto; tale previsione è stata ritenuta coerente con l'art. 83 c.p.c. e idonea a integrare la specialità.
legge n. 69/2009
Ha introdotto nella disciplina dell'art. 83 c.p.c. la possibilità di procure su documento informatico e di copie informatiche/autenticate; la Corte la utilizza come quadro normativo di riferimento per l'integrazione delle modalità telematiche.
legge n. 141/1997 (riforma art. 83 c.p.c.)
Ha riformato l'art. 83 e costituisce il presupposto storico-normativo per ricavare il criterio della collocazione topografica come elemento integrativo della specialità della procura.
art. 159 c.p.c.
Principio di interpretazione in materia processuale; la Corte richiama il principio di conservazione degli atti processuali per interpretare le procure in caso di dubbio a favore dell'efficacia dell'atto.
art. 1367 c.c.
Principio generale di interpretazione dei negozi giuridici (principio di conservazione) utilizzato analogicamente per favorire l'interpretazione che consenta all'atto di produrre effetti.
art. 112 c.p.c., artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate dalle doglianze di Latini in ordine a motivazione e pronunce sulle spese; la decisione delle Sezioni Unite si è focalizzata però sulla questione procedurale della procura, non sull'esame definitivo delle censure relative a tali norme.
Massime di principio
- La copia digitalizzata e autenticata con firma digitale di una procura cartacea, allegata tramite PEC o inserita nella busta telematica al ricorso nativo digitale, costituisce di regola una procura speciale valida ai fini dell'art. 365 c.p.c., salvo che dalla procura risulti in modo univoco l'assenza di riferibilità al giudizio di cassazione.
- In caso di dubbio sulla riferibilità della procura al singolo giudizio, il principio di conservazione e il favor per l'effettività del diritto di difesa impongono di interpretare la procura in modo da consentire all'atto di produrre i suoi effetti, a meno che non emerga un chiaro abuso o intento diverso.
- Per evitare contestazioni conviene comunque che la procura, anche se cartacea e poi digitalizzata, contenga un esplicito riferimento al giudizio o al provvedimento impugnato (o che sia allegata nella stessa PEC/busta telematica che notifica/deposita il ricorso), così da eliminare rischi processuali e resistenze sulla validità.
- La trasmissione telematica deve rispettare la normativa regolamentare (d.m. n. 44/2011 e specifiche tecniche, salvo successive modifiche) garantendo che la procura sia effettivamente allegata alla notifica o al deposito; la correttezza formale della procedura telematica rafforza la presunzione di validità della procura digitalizzata.
- La possibilità di usare procure digitali o digitalizzate mira a evitare formalismi eccessivi e a favorire l'accesso effettivo alla giustizia; tuttavia l'avvocato mantiene l'obbligo di lealtà e correttezza: in caso di uso abusivo della procura potrà essere chiamato a rispondere in altra sede.
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