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Sentenza

Sentenza n. 1011/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 49621 del 24.5.2019 della ASL di Frosinone, avente ad oggetto “Recupero somme per i controlli esterni concordati acuti anno 2009”, comunicato alla ricorrente via Pec il 28.5.2019 e ove occorra dei relativi provvedimenti allegati; ove occorra, della nota della Regione Lazio n. prot. 138950 del 21.2.2019 avente ad oggetto “Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario ex art. 9 comma 2-4 dell aL.R. n. 13/2018”, in quanto richiamata nelle premesse del provvedimento n. prot. 49621/19 ma mai trasmessa alla ricorrente e pertanto dai contenuti sconosciuti; nonché di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, ancorché non cogniti.

Giustizia amministrativa201900509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota della ASL di Frosinone che disponeva il recupero di € 97.773,00 per i controlli esterni di appropriatezza relativi al 2009, mediante decurtazione dalla successiva fattura in liquidazione; la somma era già stata richiesta con note del 10 settembre e del 17 ottobre 2012

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la nota del 24 maggio 2019, sostenendo anzitutto di non essere stata posta in condizione di partecipare al procedimento di controllo e di recupero, con violazione delle garanzie partecipative, del contraddittorio e della trasparenza. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, rilevando che nel 2009 aveva erogato prestazioni per € 3.067.245,87 a fronte di un budget di € 2.500.000 per acuti e di € 250.000 per specialistica ambulatoriale/day service/dialisi, e contestando che non fosse chiarito se il calcolo avesse incluso cartelle cliniche relative all’intera annualità, anche dopo l’esaurimento del budget. Ha lamentato carenza di motivazione e di trasparenza circa il criterio e la base normativa utilizzati per quantificare la somma, prospettando anche l’inapplicabilità retroattiva del DCA n. 58/2009. Infine ha contestato la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo e la sproporzione e irragionevolezza della somma richiesta. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività rispetto alle precedenti note del 2012 e, successivamente, la sopravvenuta carenza d’interesse perché la somma risultava già corrisposta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi di merito relativi a partecipazione, istruttoria, motivazione e quantificazione. La controversia verteva sulla spettanza e sulla quantificazione delle somme richieste dalla ASL in relazione agli esiti dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni rese dalla struttura accreditata: si trattava quindi di una questione economica collocata a valle del rapporto concessorio, non dell’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale. La giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha rilevato inoltre che gli esiti dei controlli e la richiesta della somma erano già stati comunicati con note del 10 settembre e del 17 ottobre 2012, non impugnate, ma la decisione è stata fondata sul difetto di giurisdizione. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Ne consegue che il ricorso all’esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Le controversie con cui una struttura sanitaria privata accreditata contesta la spettanza o la quantificazione delle somme richieste dalla ASL in esito ai controlli sull’attività svolta riguardano la remunerazione economica delle prestazioni nell’ambito del rapporto concessorio e spettano alla giurisdizione ordinaria, quando non è in discussione l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale della pubblica amministrazione.
  • Il controllo sull’attività sanitaria accreditata che comporti un accertamento tecnico degli esiti delle prestazioni, senza una valutazione discrezionale dell’amministrazione, non costituisce di per sé esercizio di potestà pubblicistica la cui legittimità debba essere sindacata dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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