Cassazione Penale, Ordinanza n. 29074/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Foggia in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo un vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso contestava che il giudice avesse omesso di verificare se dagli atti emergessero cause di non punibilità o di proscioglimento immediate. La Corte ha però rilevato che, nel regime introdotto dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi tassativi, tra cui non rientra il vizio di motivazione dedotto, e che non era stata neppure denunciata l'illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e che non era stata dedotta l'illegalità della pena. Ha inoltre ricordato che, quanto al controllo ex art. 129 c.p.p., è sufficiente una motivazione anche implicita sull'assenza di cause di proscioglimento, salvo che dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi in senso contrario. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, impugnabile nei limiti tassativi previsti dalla legge
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 c.p.p.
impone al giudice di verificare la presenza di cause di proscioglimento immediato; una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi per l'applicazione della causa di non punibilità
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90
individua il reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 1, comma 62, l. n. 103/2017
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017
art. 1, comma 51, l. n. 103/2017
richiamato per la decorrenza delle nuove regole su richiesta di patteggiamento e impugnazione
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è di regola deducibile.
- La deduzione di omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, da sola, sufficiente a superare i limiti del ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi consentiti o nella denuncia di illegalità della pena.
- Il controllo del giudice sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione analitica in ogni caso: è sufficiente una motivazione anche implicita sull'esito negativo della verifica, salvo che dagli atti emergano concreti elementi per l'immediato proscioglimento.
- Nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento, la mancata deduzione dell'illegalità della pena preclude l'esame di censure che non rientrino nel catalogo legale dei motivi ammessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →