Sentenza n. 4465/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/187800/2022 dell'11/11/2022 notificata in data 14/11/2022 recante "sospensione per la durata di giorni 15 (quindici), dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale sito in Piazza degli Zingari 3" a partire dal settimo giorno dalla notificazione; -ove occorrer possa, del rapporto informativo prot. VA/22/55858/2022 del 30/04/2022, menzionato e non comunicato; -ove occorrer possa, della nota prot. CA/116291 dell'11/07/2022; -ove occorrer possa, della nota prot. CA/17077 del 13/10/2022; -ove occorrer possa, del rapporto informativo prot. VA/22/89825 del 08/07/2022; -ove occorrer possa, per la disapplicazione e/o l'annullamento dell'art. 33 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43/2019; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per quindici giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per reiterata violazione del Regolamento di Polizia Urbana
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto la sospensione dell'attività per quindici giorni, ritenendo integrata la reiterazione, nell'arco di 180 giorni, della violazione dell'art. 17, comma 2, della DAC n. 43/2019, consistente nell'omessa adozione delle cautele necessarie a evitare disturbo alla quiete pubblica, disagio o pericolo per la sicurezza nelle adiacenze del locale. Sono stati dedotti: violazione dei presupposti endoprocedimentali, contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione del principio di tassatività e mancata valutazione delle controdeduzioni; illegittimità della reiterazione per mancato accertamento definitivo della prima violazione; applicabilità dell'art. 8 l. 689/1981, sul rilievo che le condotte sarebbero riconducibili a una programmazione unitaria e costituirebbero una condotta permanente, anziché reiterata; illegittimità dell'art. 33 della DAC n. 43/2019 ove interpretato nel senso di prescindere dalla definitività della precedente violazione; eccessività e sproporzione della sospensione, nonché erroneità dell'accertamento relativo all'occupazione del suolo pubblico e alle cautele adottate. La ricorrente ha inoltre manifestato interesse alla decisione ai fini risarcitori, dopo la sopravvenuta perdita di efficacia della sospensione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché la ricorrente aveva manifestato tale interesse nelle forme processuali idonee. Tuttavia, ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta perdita di efficacia della sospensione e ha respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l'Amministrazione aveva effettuato due sopralluoghi, notificato la diffida e consentito alla società di presentare controdeduzioni, rispettando la sequenza procedimentale e il contraddittorio. Sono stati respinti anche i motivi sulla reiterazione: l'art. 33 della DAC n. 43/2019 richiede una seconda violazione della stessa fattispecie entro 180 giorni dalla prima, condizioni ritenute sussistenti perché le violazioni erano state accertate il 27 marzo e il 21 maggio 2022; la prima diffida non risultava impugnata. Secondo il TAR, la disciplina regolamentare sanziona la semplice reiterazione di violazioni debitamente accertate, senza richiedere né la definitività dell'accertamento precedente né l'assenza di una programmazione unitaria ai sensi dell'art. 8 l. 689/1981. La previsione della sospensione non è stata ritenuta arbitraria o irragionevole, poiché diretta a bilanciare l'attività economica con le esigenze di quiete e sicurezza degli spazi pubblici. Sono state infine respinte le censure sulla sproporzione e sull'occupazione del suolo pubblico: la società non aveva dimostrato di possedere una valida autorizzazione per l'occupazione, avendo prodotto soltanto un'istanza già denegata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, DAC n. 43/2019
i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l’obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.
La disposizione impone agli esercenti un obbligo di diligenza e prevenzione riferito sia al locale sia alle sue adiacenze.
art. 33, commi 4 e 5, DAC n. 43/2019
in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 28 del presente Regolamento, si applica la sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni; ai fini delle norme del presente Regolamento, per reiterazione delle violazioni si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione.
La reiterazione consiste nella commissione e nell'accertamento di una seconda violazione della stessa fattispecie entro 180 giorni dalla prima; la sospensione può essere applicata senza necessità di attendere la definitività della prima violazione e senza valutare una programmazione unitaria delle condotte.
art. 8 l. 689/1981
La disciplina sulla programmazione unitaria delle violazioni non impedisce, secondo il TAR, l'applicazione della specifica disciplina regolamentare sulla reiterazione prevista dalla DAC n. 43/2019.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l'interesse all'annullamento viene meno, la manifestazione dell'interesse risarcitorio consente al giudice di accertare l'eventuale illegittimità dell'atto, purché la domanda sia adeguatamente formulata nel rispetto del contraddittorio.
art. 73 c.p.a.
La manifestazione dell'interesse alla decisione ai fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini idonei a garantire il contraddittorio.
art. 14.06.2021, Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale
Il diniego dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è stato richiamato come elemento dal quale risultava non provata la titolarità di una valida autorizzazione da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando un provvedimento sanzionatorio perde efficacia durante il giudizio, la domanda di annullamento diviene improcedibile; tuttavia, la manifestazione dell'interesse risarcitorio consente di convertire la domanda in una richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., purché la manifestazione sia tempestiva e rispettosa del contraddittorio.
- La reiterazione prevista da una disciplina regolamentare può essere integrata dalla commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie entro il termine regolamentare, quando le violazioni siano state debitamente accertate; non è necessario, secondo la decisione, attendere la definitività dell'accertamento della prima violazione.
- La specifica disciplina regolamentare che collega la reiterazione alla sospensione dell'attività può operare indipendentemente dalla riconducibilità delle violazioni a una programmazione unitaria prevista dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative, quando il regolamento definisca autonomamente presupposti ed effetti della reiterazione.
- L'obbligo degli esercenti di adottare cautele per evitare disturbo alla quiete pubblica, disagio o pericolo comprende anche le adiacenze del locale e legittima una sanzione di sospensione quando siano accertate reiterate omissioni nell'arco temporale previsto dal regolamento.
- La previsione regolamentare della sospensione temporanea dell'attività per reiterate violazioni non è irragionevole quando persegua il bilanciamento tra libertà di esercizio dell'attività economica e tutela della quiete e della sicurezza degli spazi pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →