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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46259/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale (6.9.2019) che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 187 c.d.s. commesso il 1.9.2012. Il Procuratore generale ha dedotto che, a causa della sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., il termine di prescrizione sarebbe stato prorogato in base agli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p., sicché la prescrizione non si sarebbe perfezionata alla data della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che l'interpretazione del ricorrente fosse contrastante con l'orientamento consolidato della Corte: la proroga prevista in caso di sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. si calcola come frazione (un quarto o altra frazione prevista dall'art. 161, secondo comma) sul termine ordinario e non sul termine massimo. Applicando tale criterio al caso di contravvenzione del 1.9.2012 (termine ordinario 4 anni, quindi un quarto = 1 anno), la prescrizione sarebbe maturata già il 1.9.2018, prima della sentenza impugnata. Inoltre la Corte ha osservato che l'ultimo comma dell'art. 159 c.p. citato dal ricorrente era stato abrogato dalla legge 27/9/2021, n. 134, e non è dunque invocabile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; nulla sulle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    Norma del reato contestato (guida in stato di ebbrezza o simili): la sentenza impugnata aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 420-quater Codice di Procedura Penale

    Prevede la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato; la sospensione può incidere sulla decorrenza della prescrizione, ma la proroga va calcolata conformemente all'art. 161 c.p.

  • art. 159 Codice Penale (ultimo comma)

    Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice

    La Corte osserva che tale disposizione, pur richiamata dal ricorrente, è stata abrogata dalla legge 27/9/2021, n. 134, e non è invocabile; in ogni caso l'interpretazione consolidata della Corte prevede che la proroga si calcoli sul termine ordinario (art. 161, secondo comma) e non sul termine massimo.

  • art. 161 Codice Penale (secondo comma)

    Stabilisce la misura della proroga della prescrizione in caso di sospensione: la frazione da aggiungere (es. un quarto) si applica sul termine ordinario di prescrizione, non su quello massimo.

  • Legge 27 settembre 2021, n. 134

    Ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 159 c.p.; la Corte ha rilevato l'abrogazione e ne ha escluso l'utilizzabilità nel motivo di ricorso.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Norma sulle spese nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto nulla la statuizione sulle spese dato il ruolo della parte pubblica del ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di sospensione del processo per irreperibilità ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., la proroga della prescrizione deve essere calcolata applicando la frazione prevista dall'art. 161 c.p. sul termine ordinario di prescrizione e non sul termine massimo.
  • Prima di invocare una norma a sostegno di un calcolo prescrizionale, verificare lo stato vigente della norma (es. abrogazioni intervenute) perché una disposizione abrogata non è invocabile.
  • Per le contravvenzioni con termine ordinario di prescrizione breve (es. 4 anni), l'ulteriore frazione prevista può risultare insufficiente a impedire il maturare della prescrizione se il fatto è datato diversi anni prima della pronuncia.
  • Il corretto computo dei termini di prescrizione richiede attenzione alla distinzione tra termine ordinario e termine massimo e all'applicazione delle eventuali percentuali/frazioni previste dalla legge.

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