Cassazione Penale, Ordinanza n. 00463/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, definendo il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado, limitandosi a ridurre la pena secondo l'accordo tra le parti. Nel ricorso veniva dedotto, in termini generici, vizio di motivazione quanto all'accertamento dell'elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b), pur trattandosi di questione rientrante tra quelle rinunciate in sede di accordo sulla pena in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. sia inammissibile, perché il potere dispositivo della parte produce effetti preclusivi non solo nel giudizio di appello, ma sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La scelta dell'imputato di definire l'appello con concordato sulla pena, accompagnata da rinuncia agli altri motivi, ha efficacia preclusiva anche rispetto al ricorso per cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza, in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3000.
Massime di principio
- Quando l'appello viene definito mediante concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi, la rinuncia ha effetti preclusivi estesi anche al giudizio di cassazione sulle questioni oggetto dell'accordo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se investe questioni sulle quali la parte abbia validamente rinunciato in appello nell'ambito del concordato sulla pena.
- L'inammissibilità del ricorso derivante da preclusione processuale può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via ulteriore, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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