Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00463/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, definendo il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado, limitandosi a ridurre la pena secondo l'accordo tra le parti. Nel ricorso veniva dedotto, in termini generici, vizio di motivazione quanto all'accertamento dell'elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b), pur trattandosi di questione rientrante tra quelle rinunciate in sede di accordo sulla pena in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. sia inammissibile, perché il potere dispositivo della parte produce effetti preclusivi non solo nel giudizio di appello, ma sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La scelta dell'imputato di definire l'appello con concordato sulla pena, accompagnata da rinuncia agli altri motivi, ha efficacia preclusiva anche rispetto al ricorso per cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza, in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3000.

Massime di principio

  • Quando l'appello viene definito mediante concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi, la rinuncia ha effetti preclusivi estesi anche al giudizio di cassazione sulle questioni oggetto dell'accordo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se investe questioni sulle quali la parte abbia validamente rinunciato in appello nell'ambito del concordato sulla pena.
  • L'inammissibilità del ricorso derivante da preclusione processuale può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via ulteriore, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.