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Ordinanza

Ordinanza n. 2048/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Incentivi e Innovazione per il Turismo n. 4004 del 15.1.2026, riferito alla procedura di cui all’Avviso pubblico del 23.12.2021 recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto lgge 6 novembre 2021 n. 152”, nella parte in cui ha disposto la “non ammissione alle agevolazioni” con riferimento alla domanda n. IFIT0004209 del 28.2.2022 presentata da Ma.Ni.Ta. S.r.l., sul presupposto della “mancata trasmissione della documentazione integrativa atta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti all’art. 8 comma 1 dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021”, come da comunicazione dei motivi ostativi del 29.10.2024 che sarebbe rimasta priva di riscontro; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi comprese (i) la nota di Invitalia S.p.a. prot. n. 60569 del 4.3.2026 di rigetto dell’invito ad autotutela presentato da Ma.Ni.Ta. S.r.l. il 9.2.2026 sul presupposto che “permaneva infatti la mancata trasmissione della “DSAN_mod_C_antimafia” relativa ai due soci di maggioranza e al Revisore Unico, omissione che risultava dunque reiterata e non superata dalla documentazione integrativa fornita, in contrasto con quanto disciplinato dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021”; (ii) la nota di Invitalia S.p.a. prot. n. 432736 del 29.10.2024 recante “comunicazione motivi ostativi”; (iii) la nota di Invitalia S.p.a. prot. n. 370427 del 17.9.2024 recante “richiesta integrazioni documentali e chiarimenti” e, comunque, (iv) gli approvati elenchi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all’art. 1 d.l. n. 152/2021 nella parte in cui non contemplano anche la società Ma.Ni.Ta. S.r.l..

Giustizia amministrativa202603541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero del Turismo recante la non ammissione alle agevolazioni per mancata trasmissione della documentazione antimafia integrativa, unitamente agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale che l'aveva dichiarata non ammessa alle agevolazioni previste per le imprese turistiche, in relazione a una domanda presentata nel 2022. L'esclusione era motivata dalla mancata trasmissione della documentazione integrativa necessaria a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso pubblico, e in particolare dei Moduli C della dichiarazione antimafia relativi ai familiari conviventi delle due socie di maggioranza. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi, la richiesta di integrazioni documentali, il rigetto dell'istanza di autotutela e gli elenchi dei beneficiari, nella parte in cui non ricomprendevano l'impresa. La ricorrente ha contestato la legittimità della non ammissione, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non adeguatamente sussistente il fumus boni iuris, poiché l'operato di Invitalia appariva conforme all'art. 6, comma 3, e alla lettera d) della sezione della lex specialis relativa a dichiarazione e documentazione, a fronte della mancata tempestiva produzione dei Moduli C della DSAN antimafia riguardanti i familiari conviventi delle socie di maggioranza al momento della presentazione della domanda. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il danno dedotto era meramente economico e che non erano stati forniti elementi idonei a dimostrare un pregiudizio irreversibile all'equilibrio economico-finanziario dell'impresa. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Invitalia le spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori se dovuti; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero del Turismo, costituitosi solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 6, comma 3, lex specialis dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021

    È stato ritenuto applicabile alla verifica della documentazione richiesta e alla tempestiva produzione dei Moduli C della DSAN antimafia.

  • lettera d) della Sezione Dichiarazione e Documentazione della lex specialis

    È stata ritenuta la base della richiesta documentale relativa alle dichiarazioni antimafia e la conformità dell'operato di Invitalia alla mancata tempestiva produzione.

  • art. 1, commi 1 e 2, d.l. 6 novembre 2021, n. 152

    Costituisce la base normativa della procedura di contributi e crediti d'imposta per le imprese turistiche, senza che l'ordinanza ne sviluppi una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata tempestiva produzione della documentazione antimafia richiesta dalla lex specialis può escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione del provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, quando l'operato dell'amministrazione risulti conforme alle prescrizioni dell'avviso.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla sola natura economica del pregiudizio derivante dalla mancata concessione di un contributo o di un credito d'imposta; occorrono elementi concreti che evidenzino il rischio di un pregiudizio irreversibile all'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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