Cassazione Civile, Ordinanza n. 35472/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2007, emessi in conseguenza di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di una società a ristretta base sociale operante nel settore dell'abbigliamento, di cui i ricorrenti erano gli unici soci. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati accolti solo in parte; in appello la decisione era stata sostanzialmente confermata, con sola rideterminazione dei ricavi accertati al netto dell'IVA e conseguente riduzione pro quota delle riprese. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto un unico motivo, lamentando la violazione del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della CTP che avrebbe accertato l'insufficienza degli elementi istruttori raccolti a provare maggiori ricavi non dichiarati dalla società, sostenendo che la CTR avrebbe deciso in modo difforme da tale giudicato, benché la questione fosse stata tempestivamente devoluta in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato d'ufficio un giudicato esterno più recente, derivante da una precedente ordinanza della Corte di cassazione, resa anche per IVA, IRES e IRAP per l'anno d'imposta oggetto della causa, che aveva escluso l'estensibilità del giudicato esterno invocato dai contribuenti, riferito invece all'annualità 2009. La Corte ha quindi affermato che, in materia tributaria e con riferimento a imposte periodiche, il giudicato esterno è vincolante solo quando concerna fatti aventi efficacia permanente o pluriennale, oppure rapporti ad esecuzione prolungata. Poiché tali presupposti non ricorrevano, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate integralmente, in ragione del consolidamento del giudicato esterno sfavorevole ai contribuenti sopravvenuto dopo l'introduzione del giudizio. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo del maggior reddito di impresa della società.
art. 360, primo comma, c.p.c.
il ricorso non individuava il paradigma pertinente del vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a imposte periodiche non ha efficacia generalizzata su annualità diverse, salvo che riguardi fatti dotati per legge di efficacia permanente o pluriennale o rapporti ad esecuzione prolungata.
- La deduzione della violazione del giudicato esterno è infondata quando un giudicato successivo, formatosi su una decisione della Corte di cassazione, abbia già escluso l'estensibilità del precedente giudicato invocato per la medesima controversia tributaria.
- L'efficacia vincolante del giudicato in materia fiscale deve essere verificata in concreto, con riferimento alla specifica annualità e alla natura del fatto accertato, distinguendo tra elementi istantanei e fatti permanenti o pluriennali.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, nel corso del giudizio, si consolidi un giudicato esterno sfavorevole alla parte soccombente dopo l'introduzione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →