Cassazione Civile, Ordinanza n. 32268/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa al secondo trimestre 2019, ritenuta versata in eccedenza. L'Agenzia aveva poi notificato un provvedimento di fermo amministrativo del rimborso richiesto, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, sospendendo l'erogazione perché, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio, erano emerse pretese creditorie dell'Erario per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della società e respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittimo il fermo perché fondato su un PVC qualificato come atto interno, con motivazione ritenuta carente e credito non sufficientemente determinato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 69 R.D. 2440/1923, sostenendo che il fermo amministrativo è legittimo anche se il credito non è ancora certo, liquido ed esigibile; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990 per la ritenuta carenza di motivazione del fermo. La contribuente proponeva ricorso incidentale, deducendo omessa pronuncia sul giudicato ex art. 2909 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440/1923 può essere adottato anche quando il credito dell'Amministrazione non sia ancora definitivamente accertato, essendo sufficiente una "ragione di credito" e dunque anche un PVC da cui emergano pretese erariali; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania per nuovo esame e per le spese. Gli altri due motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile, perché le questioni dedotte potevano essere riproposte in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
Il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare a tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali; può essere adottato anche quando il credito non sia ancora certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una mera ragione di credito, anche desumibile da un PVC.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro della censura di violazione di legge proposta nel ricorso principale.
art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma invocata per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la deduzione della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato quale norma generale sull'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 112 c.p.c.
Norma invocata nel ricorso incidentale per omessa pronuncia.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al giudicato sostanziale.
artt. 3 e 24 Cost.
La Corte richiama la propria giurisprudenza affermando che la disciplina del fermo amministrativo non pone dubbi di legittimità costituzionale con riferimento a tali parametri.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 ha natura cautelare e può essere disposto a tutela di una pretesa creditoria dell'Amministrazione anche se il credito non sia ancora definitivamente accertato, purché sussista una ragione di credito.
- Ai fini dell'adozione del fermo amministrativo non è richiesta la prova piena dell'esistenza del credito, ma è sufficiente il fumus della pretesa creditoria, che può risultare anche da un processo verbale di constatazione.
- La legittimità del fermo amministrativo non dipende dalla previa emissione di un avviso di accertamento definitivo, potendo il provvedimento fondarsi sul PVC quale elemento idoneo a sorreggere la cautela.
- Quando il ricorso principale venga accolto per una ragione assorbente, il ricorso incidentale condizionato su questioni assorbite è inammissibile perché le questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio.
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