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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dal concessionario della riscossione per far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, di un conferimento di ramo d'azienda compiuto da una società debitrice in favore di una nuova società conferitaria. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria e di pagamento dei debiti per effetto dell'intervenuto fallimento della società conferente. La corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. La società conferitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo la sopravvenuta carenza di interesse dell'ente di riscossione perché il debito della conferente sarebbe stato integralmente pagato dalla conferitaria; 2) violazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., sostenendo che per i crediti erariali opererebbe una disciplina speciale, alternativa all'azione revocatoria ordinaria, e che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la revocatoria in presenza della tutela speciale prevista dall'art. 14 d.lgs. 472/1997 e dalla responsabilità solidale della beneficiaria; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione degli indizi relativi a eventus damni, consilium fraudis e scientia damni.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile. Ha applicato il principio secondo cui, quando la sentenza impugnata è redatta in formato digitale, il ricorso è improcedibile se la copia prodotta è priva dell'attestazione di cancelleria recante i dati identificativi necessari a verificare l'effettiva pubblicazione del provvedimento e la tempestività dell'impugnazione. Nel caso concreto, la sentenza d'appello prodotta era corredata solo da attestazione di conformità, ma mancava dei dati autentici di pubblicazione e del numero identificativo, sicché non era possibile considerarla idonea all'asseverazione richiesta. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione processuale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    il ricorrente lo invoca per sostenere la sopravvenuta carenza di interesse della controparte, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché il ricorso è improcedibile

  • art. 15 c.p.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di specialità tra rimedi, ma non esaminato nel merito per improcedibilità

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    invocato come tutela speciale dei crediti erariali e come rimedio alternativo all'azione revocatoria ordinaria

  • art. 2506 quater c.c.

    richiamato dalla ricorrente a proposito della responsabilità solidale della società beneficiaria nella scissione

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore e oggetto di censura nei motivi di ricorso

  • art. 52 della Legge fallimentare

    richiamato nel riepilogo dei fatti in relazione all'improcedibilità della domanda di risarcimento e pagamento dei debiti medio tempore eseguiti dall'accipiens

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito della motivazione dell'ordinanza

  • art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità

  • Cass., ord. 24/02/2023, n. 5771

    precedente utilizzato per affermare l'improcedibilità del ricorso quando la sentenza impugnata digitale è priva di attestazione di cancelleria con data e numero di pubblicazione

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    richiamata per i presupposti processuali relativi all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • È improcedibile il ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata, se redatta in formato digitale, sia prodotta in copia priva dell'attestazione di cancelleria contenente gli elementi identificativi essenziali della pubblicazione, poiché tali dati sono necessari per verificare l'esistenza del provvedimento e la tempestività dell'impugnazione.
  • L'attestazione di conformità della copia non supplisce alla mancanza dei dati autentici di pubblicazione e del numero identificativo riservati alla cancelleria e al sistema elettronico.
  • Quando l'improcedibilità del ricorso è rilevata d'ufficio e la questione processuale è nuova, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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