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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32885/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione notificava al contribuente un avviso di presa in carico relativo a un debito fiscale derivante da un accertamento esecutivo per omessa dichiarazione di redditi da locazione. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo che l’avviso di accertamento presupposto non fosse stato validamente notificato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (i) violazione dell’art. 8 della L. n. 890/1982; (ii) violazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 8 della L. n. 890/1992; (iii) omesso esame di un fatto decisivo. La censura centrale era che, in presenza di irreperibilità relativa del destinatario, mancava la prova dell’effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sicché la notifica doveva ritenersi inesistente o comunque non perfezionata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo preliminare di inammissibilità sollevato dall’Amministrazione e ha accolto i motivi, rilevando che la notifica semplificata via posta, prevista per la riscossione, non esonera dal rispetto delle formalità richieste quando ricorra un’ipotesi di irreperibilità relativa. In tale evenienza si applica l’art. 140 c.p.c., per effetto del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, e occorre la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto, non bastando la sola spedizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge in materia di notificazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene invocato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 8 L. n. 890/1982

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte chiarisce che, nel caso concreto, non è la disciplina decisiva quando opera la notificazione semplificata della riscossione e, in caso di irreperibilità relativa, l’art. 140 c.p.c.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione; la Corte ritiene decisivo il regime speciale della riscossione e, per l’irreperibilità relativa, il combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    consente, per la riscossione, la notifica della cartella mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa nelle ipotesi ordinarie

  • art. 1, comma 813, L. n. 145/2018

    è indicato come non retroattivo, quindi non applicabile al caso

  • art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973

    insieme all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 conduce all’applicazione dell’art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    concorre a determinare il regime notificatorio per le ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    si applica in caso di irreperibilità relativa; il perfezionamento della notifica richiede tutti gli adempimenti prescritti, inclusa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In materia di riscossione delle imposte, la notificazione eseguita dall’agente della riscossione con raccomandata a/r segue, in via generale, il regime semplificato del servizio postale ordinario e non richiede una successiva raccomandata informativa, salvo che ricorrano le ipotesi in cui la legge imponga formalità ulteriori.
  • Quando il destinatario della notifica versa in irreperibilità relativa, trova applicazione il regime dell’art. 140 c.p.c.; il perfezionamento della notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, compresa la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto, non essendo sufficiente la mera spedizione.
  • Se la violazione della disciplina notificatoria è rilevabile senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La disciplina speciale della riscossione non elimina il controllo sul rispetto delle garanzie procedimentali quando la notifica non possa perfezionarsi secondo il modello ordinario per irreperibilità relativa del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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