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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37058/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio. La parte finanziata aveva agito per ottenere la dichiarazione di usurarietà del rapporto e la condanna della finanziaria alla restituzione di euro 959,45, oltre interessi. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale, in appello, ha invece riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo decisiva l’omogeneità delle grandezze da confrontare nel calcolo dell’usura e affermando che, poiché le istruzioni della Banca d’Italia e il decreto ministeriale non includevano le spese assicurative nel TEGM, non era possibile accertare l’usurarietà presunta. La ricorrente principale ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 L. 108/1996, sostenendo che la normativa antiusura non richiede una rigorosa omogeneità tra i termini di raffronto. Con il secondo motivo ha dedotto anche la violazione degli artt. 644 c.p., 2 L. 108/1996, 21 octies L. 241/1990 e 4 e 5 All. E L. 2248/1865, contestando che il giudice d’appello, nell’escludere l’applicazione dell’atto ministeriale perché non conforme alla legge, avesse in realtà disapplicato la disciplina antiusura. La finanziaria, con ricorso incidentale, ha invece censurato la disapplicazione delle istruzioni della Banca d’Italia e del decreto ministeriale recepente, sostenendone la legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha affermato che, ai fini della verifica dell’usurarietà, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore se collegate alla concessione del credito, e che la mancata inclusione di tali costi nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non comporta la loro esclusione dal calcolo del TEG del singolo rapporto. Ha quindi ribadito che il giudice ordinario deve disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, senza ritenersi vincolato alla loro impostazione, e che non è corretto esigere, come condizione imprescindibile, una perfetta omogeneità tra i termini di confronto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Belluno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Nel determinare il tasso di interessi usurario devono essere computate commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate alla erogazione del credito; le spese di assicurazione vanno incluse se collegate al finanziamento. La definizione legale prevale sulla disciplina secondaria difforme.

  • art. 2 L. 108/1996

    La normativa antiusura impone che il tasso soglia sia determinato tenendo conto dei criteri legali; le istruzioni amministrative non possono derogare alla legge né escludere voci che la legge impone di considerare.

  • artt. 4 e 5 All. E L. 2248/1865

    Il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo contrastante con la legge.

  • art. 21 octies L. 241/1990

    Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne faccia un’autonoma applicazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È il modulo camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usurarietà di un contratto di credito, nel TEG del rapporto vanno incluse tutte le spese collegate alla concessione del credito, comprese quelle assicurative, quando risulti il collegamento con l’erogazione.
  • La disciplina secondaria di rilevazione del TEGM non può restringere la nozione legale di costo rilevante ai fini dell’usura: se un decreto ministeriale o istruzioni di vigilanza omettono voci che la legge include, il giudice deve disapplicare l’atto amministrativo illegittimo.
  • Non è necessario che i termini di confronto tra TEG del singolo rapporto e TEGM siano omogenei in senso formale se ciò vanificherebbe la tutela antiusura: la comparazione va svolta secondo la definizione legale del tasso, tenendo conto dell’esigenza primaria di protezione del finanziato.
  • Il collegamento tra costo assicurativo e concessione del credito può essere provato con qualunque mezzo; la contestualità tra erogazione del finanziamento e spesa assicurativa consente di presumere tale collegamento.
  • Quando la disciplina amministrativa di settore contrasta con la nozione legale di usura, il giudice ordinario non è vincolato dall’atto secondario e deve fare applicazione della legge primaria.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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