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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33293/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La società ricorrente, quale ultima cessionaria di un credito per rimborso di INVIM decennale originariamente riconosciuto con sentenza passata in giudicato a favore di un soggetto poi fallito/in concordato preventivo, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del giudice dell’ottemperanza che aveva rigettato il ricorso, dichiarandone il difetto di legittimazione attiva. Il giudice di merito aveva ritenuto il credito prescritto, aveva escluso la cedibilità del credito richiamando le norme sulle cessioni di crediti verso lo Stato e verso l’amministrazione finanziaria, e aveva considerato inefficace la seconda cessione per asserita mancanza di data certa, firma autenticata e notifica. Con il ricorso si deduceva: (A) violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che non erano stati considerati gli atti interruttivi prodotti; (B) violazione delle norme che il giudice aveva usato per negare la cedibilità, sostenendo che il credito non era assoggettato al regime speciale invocato; (C) omesso esame di un documento decisivo, cioè l’atto di ricognizione della seconda cessione notarile notificato all’Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla cedibilità del credito e, in via conseguente, anche il motivo sulla prescrizione. Ha affermato che il credito per rimborso di INVIM decennale non è soggetto alle limitazioni previste per le cessioni dei crediti tributari da quelle norme speciali, ma alla disciplina di diritto comune sulla cessione del credito. Ha quindi riconosciuto che il cessionario successivo è legittimato, quale avente causa, ad agire in ottemperanza del giudicato formatosi sul credito in capo al dante causa originario. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che il giudice di merito non aveva esaminato gli atti interruttivi allegati dalla ricorrente, imponendo un nuovo accertamento in fatto. È stata inoltre respinta l’eccezione dell’amministrazione relativa alla compensazione, per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    La nozione di aventi causa comprende anche il cessionario a titolo particolare del credito, che può far valere il giudicato formatosi dopo la cessione in suo favore.

  • artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Le cessioni... debbono essere notificate...; ...devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio

    Sono richiamati come disciplina speciale delle cessioni di crediti verso lo Stato, ma la Corte esclude la loro applicazione al credito INVIM decennale.

  • art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Le disposizioni degli articoli 69 e 70... si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi

    La Corte lo interpreta come norma riferita ai soli crediti per imposte sui redditi, non ai crediti per imposte indirette come l'INVIM.

  • art. 1 d.m. 30 settembre 1997, n. 384

    I crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi... possono essere ceduti secondo le disposizioni di cui ai commi successivi

    Anche questo regolamento è ritenuto applicabile soltanto ai crediti da imposte sui redditi; la cessione dell'INVIM resta quindi regolata dal diritto comune.

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito INVIM è regolata dalla disciplina di diritto comune sulla cessione dei crediti.

  • art. 1264 c.c.

    L'opponibilità della singola cessione all'amministrazione finanziaria dipende dalla notifica o dall'accettazione della cessione stessa.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il cessionario, quale avente causa del titolare del credito riconosciuto in giudicato, è legittimato ad agire in ottemperanza davanti al giudice tributario.

  • artt. 2943, n. 4), 2945 e 2946 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'interruzione e il non perfezionamento della prescrizione del credito.

  • art. 25 Cost.

    Invocato nel motivo contro la declaratoria di incedibilità del credito.

  • art. 41 Cost.

    Invocato nel motivo contro la declaratoria di incedibilità del credito.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    Indica il giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Massime di principio

  • Il credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato può essere fatto valere anche dal successivo cessionario a titolo particolare, quale avente causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., quando la cessione sia avvenuta dopo la formazione del giudicato o comunque il cessionario agisca per far valere l'accertamento già stabilito.
  • Le limitazioni speciali alla cessione dei crediti tributari verso l'erario, previste per i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, non si estendono automaticamente ai crediti per imposte indirette diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.
  • In assenza di disciplina speciale applicabile, la cessione del credito segue le regole di diritto comune degli artt. 1260 ss. c.c., con conseguente ammissibilità di cessioni successive e necessità, per l'opponibilità al debitore ceduto, di notifica o accettazione della singola cessione ex art. 1264 c.c.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la prescrizione del credito non può essere affermata in modo meramente assertivo in ragione della sola risalenza del titolo giudiziale, dovendo il giudice esaminare gli eventuali atti interruttivi ritualmente allegati e prodotti dalla parte interessata.
  • L'eccezione di compensazione opposta dall'amministrazione deve essere sorretta da specifica allegazione del titolo e dell'ammontare del controcredito; in difetto di specificità, non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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