Sentenza n. 308/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione n. 1327 del 15 luglio 2022 della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, pubblicata in data 18 luglio 2022 sull’Albo Pretorio online, ad oggetto “assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Amministrativo mediante utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, per titolo ed esami, per Dirigenti Amministrativi approvata con deliberazione di questa ASL n. 892 del 21.05.2019” nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo mediante scorrimento di una graduatoria, nonché gli atti connessi e il contratto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la deliberazione con cui l'ASL ha assunto a tempo indeterminato un dirigente amministrativo utilizzando la graduatoria di un concorso approvata nel 2019. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 147, l. n. 160/2019, dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 18, comma 7, d.P.R. n. 483/1997, sostenendo che la graduatoria fosse ormai inefficace per decorso del termine triennale, decorrente dalla sua approvazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., contestando la reale sussistenza della carenza di personale dirigenziale e delle esigenze organizzative poste a fondamento della scelta. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla mobilità interna, consentirle il transito presso la struttura vacante o indire un nuovo concorso, invece di favorire la dirigente poi assunta. La ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso e il difetto di interesse qualificato, concreto e attuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo assorbita la questione, solo incidentalmente esaminata, relativa al difetto di interesse qualificato e attuale. Le censure non riguardavano una procedura concorsuale in senso proprio né un atto di costituzione del rapporto di ufficio sottratto alla privatizzazione, ma le modalità di gestione e riorganizzazione di rapporti di lavoro già in essere: copertura di un posto dirigenziale vacante mediante scorrimento, comando del dirigente precedentemente assegnato e prospettata mobilità interna. In materia di pubblico impiego privatizzato, fuori dagli ambiti dei rapporti non privatizzati, della costituzione del rapporto di ufficio e delle procedure concorsuali, la gestione del rapporto è regolata dal diritto privato e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche le controversie sulla mobilità interna ed esterna rientrano nella fase gestionale attribuita al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente mediante riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative alla fase gestionale del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle sulla mobilità, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo gli ambiti mantenuti nella giurisdizione amministrativa.
art. 11 c.p.a.
La controversia dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente mediante riassunzione nei termini e con le modalità previste dalla norma.
art. 1, comma 147, l. n. 160/2019
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'intervenuta scadenza triennale della graduatoria, ma il TAR non ha esaminato il merito della censura per difetto di giurisdizione.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla durata della graduatoria, senza essere esaminata nel merito dal giudice amministrativo.
art. 18, comma 7, d.P.R. n. 483/1997
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla validità della graduatoria, ma la relativa questione è rimasta assorbita dal difetto di giurisdizione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono stati dedotti dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha valutato la violazione nel merito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie relative alla gestione, riorganizzazione e modifica dei rapporti di lavoro già costituiti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che riguardino rapporti interamente sottratti alla privatizzazione, atti di costituzione del rapporto di ufficio o procedure concorsuali per la selezione del personale.
- La contestazione della scelta amministrativa di coprire un posto dirigenziale vacante mediante scorrimento di una graduatoria, quando incide sulle modalità di gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro già in essere e non su una procedura concorsuale selettiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Le controversie concernenti la mobilità interna o esterna dei dipendenti pubblici attengono alla fase gestionale del rapporto di lavoro privatizzato e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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