Sentenza n. 6387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente con accredito di euro 2.000,00, liquidando però le spese del primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo l'importo riconosciuto simbolico, non conforme al decoro professionale e inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi. Ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali sui parametri forensi, dell'art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 26 c.p.a., dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 6 CEDU e di ulteriori disposizioni relative all'effettività della tutela giurisdizionale. Ha inoltre contestato la motivazione del TAR, che aveva giustificato la riduzione delle spese con il carattere seriale della controversia, chiedendo la liquidazione complessiva di euro 1.189,00 oltre accessori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio davanti al TAR, rideterminandole equitativamente in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali ha escluso l'inderogabilità legale dei minimi tariffari: i parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi, purché motivi adeguatamente soprattutto in caso di scostamento apprezzabile. Resta fermo il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva motivato la riduzione soltanto con il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione né dimostrare la compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, poiché l'importo era manifestamente inferiore a quello desumibile dai parametri e poteva incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale. La serialità della controversia, inoltre, non è stata ritenuta di per sé idonea a giustificare una riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell'amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta illegittimamente disconosciuta. La richiesta dell'appellante è stata tuttavia accolta solo in parte, con compensazione delle spese del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 55/2014
il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che ... possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali orientano la liquidazione delle spese, ma non costituiscono minimi tariffari inderogabili; uno scostamento apprezzabile richiede un'adeguata motivazione.
art. 5 D.M. 55/2014
Rileva, insieme all'art. 4, per la valutazione delle caratteristiche, dell'importanza, della difficoltà, del valore della controversia e dell'attività professionale svolta.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Costituisce la base legislativa dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi.
art. 2233, comma 2, c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione
Rappresenta il limite legale alla discrezionalità del giudice, vietando la liquidazione di somme simboliche e non rispettose del decoro professionale.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono che la liquidazione delle spese non comprometta l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Richiede una tutela giurisdizionale effettiva; una liquidazione immotivata e manifestamente esigua può comprometterne la concreta efficacia.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese del giudizio amministrativo, nell'ambito del potere del giudice di liquidarle secondo le circostanze concrete.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Sono richiamati per i criteri di condanna e compensazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L'abrogazione delle tariffe professionali elimina l'inderogabilità legale dei minimi tariffari: i parametri ministeriali per la liquidazione delle spese processuali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente.
- Quando la liquidazione delle spese si discosta in modo apprezzabile dai parametri ministeriali, il giudice deve indicare i criteri concreti che giustificano lo scostamento; una motivazione meramente apparente o fondata sul solo carattere seriale della controversia non è sufficiente.
- L'art. 2233, comma 2, c.c. pone un limite inderogabile alla liquidazione giudiziale, vietando la determinazione di somme simboliche o comunque non adeguate all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente la riduzione delle spese di lite e, quando l'amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta illegittimamente disconosciuta, può costituire un elemento contrario alla compensazione o a una liquidazione meramente simbolica.
- Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e priva di congrua motivazione può violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, imponendo al giudice d'appello una nuova liquidazione equitativa nel rispetto delle circostanze concrete della causa.
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