Ordinanza n. 610/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) del provvedimento del Comune di Napoli – Area Amministrativa Patrimonio, Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- prot. PG-OMISSIS-, notificata in data 19/12/2025, con la quale è stata disposta la decadenza dall’assegnazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Napoli alla Via -OMISSIS-(B.U. -OMISSIS-); B) incidenter tantum del provvedimento PG/-OMISSIS-(notificato il 29/12/2025) denominato “Avviso di accertamento esecutivo” con il quale si chiede il pagamento di un importo pari a circa euro 24.721,15 in relazione al bene concesso in uso nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, la comunicazione di avvio del procedimento prot. PG/-OMISSIS-e la Relazione di Servizio della Polizia Locale U.O. Tutela Patrimonio del 16.02.2024 (prot. n. -OMISSIS-), nella parte in cui fondano l’illegittimo provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un immobile comunale e, incidenter tantum, avviso di accertamento esecutivo per circa 24.721,15 euro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione di un immobile comunale. Ha inoltre contestato incidenter tantum l’avviso di accertamento esecutivo relativo al pagamento di circa 24.721,15 euro, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e la relazione della Polizia Locale. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la natura giuridica del bene assegnato può incidere sul riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR, ritenendo di avere giurisdizione e competenza nella fase cautelare, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Napoli, ordinando il deposito, entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, di una relazione sui fatti di causa. La relazione dovrà chiarire la natura del bene oggetto di assegnazione, poiché da tale qualificazione possono derivare conseguenze sul riparto di giurisdizione. In attesa degli approfondimenti istruttori, il TAR ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 e ha sospeso il provvedimento impugnato fino a tale udienza. Non è stata quindi definita la controversia nel merito né è stato stabilito in via definitiva il riparto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un’istanza cautelare, la natura giuridica del bene oggetto del provvedimento impugnato può incidere sul riparto di giurisdizione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione, chiedendo una relazione sui fatti e sulla qualificazione del bene.
- In presenza di un quadro istruttorio non ancora sufficiente a definire la questione di giurisdizione e la domanda cautelare, il giudice può rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio e, nelle more, sospendere temporaneamente l’efficacia del provvedimento impugnato.
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