Cassazione Civile, Ordinanza n. 09253/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva stipulato con un consorzio di bonifica una serie di contratti a progetto dal 22.1.2007 e chiedeva la declaratoria di subordinazione del rapporto, la conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la riammissione in servizio presso il consorzio subentrante dopo la soppressione dell'ente originario e il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dalla data del primo contratto. In appello, la Corte territoriale aveva in parte riformato la decisione, ma aveva comunque ordinato al consorzio subentrante di riammettere la lavoratrice nel posto già occupato o in uno equivalente, confermando il resto. Il consorzio subentrante ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe alterato l'assetto di interessi definito da un decreto del Presidente della Giunta regionale e si sarebbe spinta oltre il proprio sindacato; 2) insussistenza della propria legittimazione passiva/titolarità del rapporto, poiché non era parte dei contratti a progetto e non aveva utilizzato la prestazione; 3) violazione dell'art. 2112 c.c., per avere la Corte attribuito al ricorrente un subentro nel rapporto di lavoro e una solidarietà non corretta; 4) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla sottoscrizione dei contratti da parte del commissario regionale o liquidatore e alla ricostruzione del rapporto nell'ambito della gestione liquidatoria; 5) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, assumendo che la Corte avrebbe sindacato le concrete modalità di esecuzione della prestazione invece del solo progetto contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non prospettava realmente una questione di giurisdizione, ma contestava nel merito l'interpretazione del decreto amministrativo compiuta dalla Corte d'appello. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, proponevano una diversa ricostruzione dei fatti e del decreto regionale, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché basato su un errore di percezione della motivazione di merito: la Corte d'appello non aveva convertito il rapporto per le concrete modalità di esecuzione, ma per la nullità genetica del contratto a progetto per difetto di specificità del progetto, con applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate ai diversi numeri dell'articolo sono state ritenute in parte non pertinenti e in parte volte a ottenere una rivalutazione del merito, dunque non ammissibili in sede di legittimità.
art. 2112 c.c.
La Corte d'appello lo aveva applicato ritenendo che il rapporto di lavoro subordinato, seppur non ancora in atto di fatto al momento del trasferimento, fosse in atto de iure e quindi dovesse ricostituirsi in capo al cessionario; il ricorso non ha scalfito tale ratio.
art. 61 d.lgs. 276/2003
La Corte territoriale ha ritenuto il contratto a progetto difforme dal modello legale per difetto di uno specifico progetto.
art. 69 d.lgs. 276/2003
La nullità/illegittimità del contratto a progetto per difetto del progetto comporta la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
art. 69 d.lgs. 276/2003
La Corte ha escluso che la decisione d'appello si fosse fondata sul sindacato delle modalità esecutive della prestazione anziché sulla carenza genetica del progetto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto fondato su una lettura non corretta della motivazione impugnata.
art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso difetto di giurisdizione; la Corte ha escluso che la sentenza avesse annullato, modificato, revocato o illegittimamente disapplicato l'atto amministrativo.
d.lgs. 276/2003
Il rapporto a progetto è stato ritenuto soggetto alla disciplina speciale che ne impone la conversione in lavoro subordinato in caso di mancanza di uno specifico progetto.
L. 92/2012
Richiamata come disposizione di interpretazione autentica coerente con l'opzione ermeneutica giurisprudenziale sulla conversione del contratto a progetto illegittimo.
D.P.G.R. Calabria n. 27/2010
Il decreto regionale è stato interpretato nel quadro complessivo dei decreti di riassetto dei consorzi; la Corte d'appello aveva ricostruito un subentro del nuovo consorzio nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso, con esclusione di alcuni lavoratori trasferiti ad altri enti.
D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di difetto di giurisdizione è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà l'interpretazione o l'applicazione di un provvedimento amministrativo compiuta dal giudice ordinario, senza dedurre un effettivo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre una diversa lettura dei fatti di causa, dei contratti o degli atti amministrativi rispetto a quella adottata dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha motivato in modo analitico e coerente.
- La legittimazione passiva in senso sostanziale non va confusa con la titolarità processuale: se la censura investe la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, essa deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza e non può risolversi in un mero dissenso fattuale.
- In tema di lavoro a progetto, il difetto di specificità del progetto integra un vizio genetico del contratto e determina la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, senza necessità di esaminare le concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- Il trasferimento o subentro nel rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. può operare anche quando il rapporto sia in atto de iure ma non ancora de facto per effetto di una controversia pendente o successiva al trasferimento, se la situazione giuridica sostanziale era già sorta prima del passaggio.
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