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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29949/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia, indicata come attinente al pubblico impiego e a perizie di stima remunerate dall'INPS, era stata definita con sentenza della Corte d'appello di Roma impugnata in cassazione dall'ente previdenziale. Prima della decisione sul ricorso, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che disciplina anche le spese di lite e conferma le statuizioni già adottate dai giudici di merito per il presente giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando il venir meno dell'interesse alla decisione per effetto della nuova disciplina negoziale del rapporto e della lite. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, precisando che tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il processo si chiude con cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio è previsto solo per il rigetto nel merito, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    L'accordo intervenuto tra le parti può determinare la cessazione della materia del contendere, facendo venire meno il bisogno di tutela giurisdizionale e sostituendo la disciplina previgente e le statuizioni di merito.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo che regola la controversia e il relativo assetto delle spese, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia pratica della sentenza impugnata, in quanto il rapporto controverso è riorganizzato dall'accordo negoziale tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, poiché la misura presuppone l'esito sfavorevole dell'impugnazione nel merito o la sua inammissibilità/improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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