Sentenza n. 163/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung der Entscheidung der Landeshöfekommission (in der Folge LHK) Nr. 2299 vom 2.4.2025, betreffend die Beschwerde der Abteilung Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gegen die Entscheidung der örtlichen Höfekommission von Olang in der Sitzung vom 13.9.2024 - Reden Hubert, dem Rekurssteller zugestellt am 5.5.2025, und von jeglichem anderen verfahrensrechtlichen, vorausgesetzten, verbundenen oder nachfolgenden Verwaltungsakt.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi che ha respinto la domanda di scioglimento del maso chiuso "Laner"
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi, chiedendo il ripristino dell'originaria decisione della commissione locale favorevole allo scioglimento del maso. Ha dedotto quattro motivi. In primo luogo, ha lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 20 della legge provinciale n. 17/2001, sostenendo che la Commissione non avesse applicato i criteri legali di calcolo del reddito medio annuo, inclusi i tassi di capitalizzazione del 5% per l'attività agricola e del 9% per le attività connesse, e avesse motivato in modo insufficiente, illogico e contraddittorio. In secondo luogo, ha contestato l'inclusione del reddito ipotetico derivante dall'attività di "vacanza in agriturismo", sostenendo che tale attività non fosse attualmente praticabile per l'inabitabilità degli edifici e non potesse essere considerata nella valutazione del maso esistente. In terzo luogo, ha censurato il parametro utilizzato per il fabbisogno di una famiglia di quattro persone, individuato nel reddito annuo di un lavoratore agricolo specializzato, ritenendolo non attuale e chiedendo l'utilizzo dei costi effettivi di vita nella provincia di Bolzano. In quarto luogo, ha contestato nel merito le stime relative a coltivazione delle patate, allevamento e bosco, la mancata considerazione dei danni da tempeste, neve e bostrico, nonché l'impiego di percentuali forfettarie di spesa non adeguatamente giustificate. Ha inoltre chiesto una verificazione giudiziale. Il giudice ha disposto una verificazione economico-agraria, contestata dal ricorrente per asseriti vizi di contraddittorio, partecipazione di soggetti estranei e mancato sopralluogo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha anzitutto escluso la nullità della verificazione. La verificazione, diretta all'accertamento tecnico oggettivo dei fatti, non richiede il contraddittorio durante lo svolgimento delle operazioni, purché alle parti sia consentito di esaminare la relazione e formulare osservazioni; tale possibilità è stata garantita mediante il deposito di memorie. La consultazione di esperti e organizzazioni di settore è stata ritenuta lecita, poiché finalizzata alla raccolta di dati oggettivi, senza partecipazione di tali soggetti alle conclusioni del verificatore. Il sopralluogo non era necessario, poiché la valutazione doveva riguardare il potenziale produttivo del maso secondo una gestione ordinaria e normale, non le condizioni soggettive e contingenti dell'attuale proprietario o dell'edificio. Quanto al primo motivo, il giudice ha stabilito che l'art. 20 della legge provinciale n. 17/2001 disciplina il valore di assunzione del maso e non si applica alla domanda di scioglimento, regolata dall'art. 36 in relazione all'art. 2. Le commissioni per i masi chiusi sono organi tecnici e dispongono di discrezionalità tecnica nella stima del potenziale reddito; il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. La verificazione ha confermato che i parametri usati dalla Commissione erano agronomicamente fondati e, anzi, conservativi. Il reddito complessivo stimato in circa 46.202-46.203 euro annui costituiva il valore più basso tra i modelli esaminati e superava ampiamente la soglia legale. Il secondo motivo è stato respinto perché, anche escludendo integralmente il reddito da agriturismo, i proventi agricoli e forestali stimati in 23.643 euro superavano la metà dei diversi parametri di mantenimento considerati, compresi quelli più elevati basati sui dati ISTAT. Il terzo motivo è stato respinto perché, anche applicando un parametro aggiornato del fabbisogno familiare pari a 37.044 euro annui, la soglia della metà, pari a 18.522 euro, risultava ampiamente superata; lo stesso valeva rispetto al parametro ISTAT provinciale di 21.790 euro. Il quarto motivo è stato respinto poiché le stime sulle patate, sul bestiame, sui costi forfettari e sul bosco non presentavano manifesta irragionevolezza. La motivazione plurima della decisione amministrativa è stata inoltre ritenuta sufficiente, essendo bastante che una delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto resistesse alle censure; nel caso concreto, tutte le principali ragioni risultavano confermate. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l.p. n. 17/2001
Individua il parametro del reddito medio annuo del maso rilevante per la valutazione della sua capacità di mantenimento.
art. 20 l.p. n. 17/2001
Disciplina il valore di assunzione del maso e i relativi criteri di calcolo; non è applicabile alla domanda di scioglimento del maso chiuso.
art. 36 l.p. n. 17/2001
Se ... der Ertrag des Hofes dauerhaft derart geschmälert wird, dass dieser nicht einmal mehr die Hälfte des gemäß Art. 2 vorgesehenen Jahresdurchschnittsertrages erbringt, kann ... die Eigenschaft als geschlossener Hof widerrufen werden.
Lo scioglimento è possibile soltanto quando il reddito del maso, valutato secondo una gestione ordinaria e normale, non raggiunge neppure la metà del reddito medio annuo previsto dall'art. 2.
art. 63 c.p.a.
È stato richiamato dalla Provincia con riferimento ai limiti della verificazione quale mezzo per accertare fatti necessari, senza sostituire le valutazioni tecniche dell'amministrazione.
art. 66 c.p.a.
La verificazione è finalizzata all'accertamento oggettivo della situazione di fatto e non richiede il contraddittorio durante le operazioni, purché sia garantita la possibilità di esaminare e contestare la relazione.
Massime di principio
- Nella domanda di scioglimento di un maso chiuso, il reddito rilevante deve essere valutato secondo il potenziale produttivo del fondo in condizioni di gestione ordinaria e normale, non sulla base della gestione concretamente praticata dal proprietario, del suo disinteresse o dell'attuale mancata conduzione.
- Il criterio di calcolo previsto per il valore di assunzione del maso non si applica alla verifica dei presupposti di scioglimento; quest'ultima è regolata dalla disciplina speciale che impone di confrontare il reddito medio annuo potenziale con la metà del fabbisogno previsto dalla legge.
- Le valutazioni delle commissioni tecniche competenti in materia di masi chiusi sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti; non è sufficiente contrapporre una diversa stima tecnica di parte.
- La verificazione processuale ha natura essenzialmente accertativa e tecnica. L'assenza di contraddittorio durante le operazioni non determina di per sé la nullità quando le parti abbiano potuto conoscere la relazione e presentare osservazioni prima della decisione.
- L'inclusione di attività connesse, anche potenziali, nella stima del reddito del maso è legittima se coerente con il parametro oggettivo della gestione ordinaria e con le caratteristiche economiche del territorio; in ogni caso, la contestazione è priva di incidenza decisiva quando il reddito agricolo e forestale, autonomamente considerato, supera già la soglia legale.
- In presenza di una motivazione plurima, è sufficiente che una delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento sia legittima e idonea a sostenerne il dispositivo; nel caso concreto, la validità è stata comunque riconosciuta a tutte le principali ragioni della decisione.
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