Cassazione Penale, Ordinanza n. 28947/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, in via sostanziale, la condanna già pronunciata in appello per i reati indicati, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 luglio 2025, che lo aveva condannato per i delitti di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e minaccia. L'unico motivo dedotto riguarda la ritenuta recidiva, contestando quindi il trattamento sanzionatorio sotto il profilo della valorizzazione della recidiva. La Corte rileva però che la censura si limita a riprodurre questioni già esaminate dai giudici di merito e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando perciò generica.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna di merito, ossia danneggiamento.
art. 337 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna di merito, ossia resistenza a pubblico ufficiale.
art. 582 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna di merito, ossia lesioni personali.
art. 585 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna di merito, nel quadro delle lesioni aggravate.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza offrire una critica specifica alla motivazione della decisione impugnata.
- La censura è generica quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale l'errore logico o giuridico denunciato.
- La contestazione della recidiva, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere argomentata in relazione alla concreta motivazione del giudice di merito; una deduzione meramente ripetitiva non è ammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28900/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28901/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28904/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28909/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28912/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28913/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →