Cassazione Penale, Sentenza n. 34316/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso con sei motivi: (1) omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena; (2) censura della qualificazione di omessa custodia della pistola Beretta, sostenendo che l'arma era adeguatamente custodita in un incavo nel bagno; (3) illogicità della motivazione relativa all'omessa denuncia dello smarrimento della pistola Smith Spagnola, deducendo che l'affermazione di responsabilità si fonda solo sul mancato ritrovamento; (4) violazione dell'art. 697 c.p.: le sei munizioni sarebbero dotazione ordinaria della Beretta e dunque non costituirebbero reato autonomo; (5) omessa motivazione sul diniego della scriminante di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità); (6) omessa/insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della diminuzione di pena ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: - infondati il secondo e il terzo motivo: confermata la responsabilità per omessa custodia della pistola Beretta (art.20 legge 110/1975) e per l'omessa denuncia di smarrimento della Smith Spagnola, perché l'arma era lasciata in un incavo accessibile e non è stata giustificata l'assenza di denuncia; - fondato il quarto motivo: annullata senza rinvio la condanna per il capo b) (art.697 c.p., ammenda di euro 350) perché le munizioni rientravano nella dotazione ordinaria della pistola Beretta e il reato di munizionamento è assorbito nella detenzione illegale dell'arma; la confisca delle munizioni è però confermata come misura obbligatoria; - fondati i motivi relativi all'omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. e sulla sospensione condizionale della pena: la sentenza è annullata con rinvio limitatamente ai reati del capo a) affinché il giudice del rinvio si pronunci esplicitamente, anche valutando la particolare tenuità e la sospensione condizionale; - gli altri motivi sono rigettati e le attenuanti generiche sono dichiarate assorbite ma non precluse.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n.110, art.20
Imposizione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi; il criterio di giudizio è quello della persona di normale prudenza (id quod plerumque accidit) e la valutazione pratica spetta al giudice di merito. Se le cautele richieste non sono adottate la condotta integra il reato.
codice penale, art.697
Sanziona la detenzione illecita di munizioni; tuttavia la detenzione delle munizioni ordinarie costituenti la dotazione di un'arma illegalmente detenuta è assorbita nel reato relativo all'arma quando non eccede la capacità di carica o non sia di calibro diverso, per cui non sussiste autonomo reato di munizionamento.
codice penale, art.240, comma 2
Prevede la confisca obbligatoria delle armi; applicata anche quando la detenzione delle armi o munizioni sia contestata in reati contravvenzionali.
legge 22 maggio 1995, n.152, art.6, comma 1
Conferma l'obbligatorietà della confisca di armi, munizioni ed esplosivi nei reati, richiamata per fondare la confisca delle munizioni anche se il capo b) è stato annullato.
codice penale, art.131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la richiesta va esaminata e motivata dal giudice: l'omessa pronuncia su istanza specifica comporta vizio della sentenza e può determinare annullamento con rinvio.
codice penale, art.62-bis
Prevede la diminuzione della pena per circostanze attenuanti può essere richiesta e il relativo diniego deve essere adeguatamente motivato; omissioni o motivazioni carenti possono costituire vizio di motivazione.
Massime di principio
- La custodia delle armi va valutata secondo il criterio della persona di normale prudenza: soluzioni apparentemente 'nascoste' non esonerano se sono facilmente accessibili o non adeguatamente chiuse.
- Le munizioni che costituiscono la dotazione ordinaria di un'arma illegalmente detenuta (stesso calibro e non eccedenti la capacità del caricatore) sono assorbite nel reato di detenzione dell'arma e non integrano autonomo reato ex art.697 c.p.
- L'omessa denuncia dello smarrimento di un'arma è reato di condotta omissiva istantanea; la mancata giustificazione dell'assenza dell'arma e l'assenza di denuncia giustificata legittimano la condanna.
- Se l'imputato formula specifiche richieste di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) o di concessione della sospensione condizionale, il giudice è tenuto a pronunciare e motivare: l'omissione comporta annullamento e rinvio.
- La confisca di armi e munizioni è obbligatoria per i reati che le riguardano, anche se la condanna per una contravvenzione viene poi annullata, salvo casi di esclusione molto limitati.
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza e la completezza della motivazione e l'interpretazione del diritto; le valutazioni tecnico-fattuali sulla diligenza della custodia spettano preferentemente al giudice di merito salvo motivazione illogica o incongrua.
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