Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, 18 maggio 2026, n. 591, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’attività di recupero del GSE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lombardia. La controversia riguarda l’attività di recupero del GSE relativa a somme pretese nei confronti dell’operatore, maturate in gran parte nel 2022, nonché la richiesta di limitare al 40% delle spettanze mensili relative all’impianto denominato “Nibbio” la compensazione operata o prospettata dal GSE. A sostegno del periculum in mora, l’appellante ha prodotto una relazione tecnico-economica deducendo criticità finanziarie e il rischio per la continuità aziendale, chiedendo una conformazione cautelare del recupero. Il giudice di primo grado doveva inoltre esaminare complesse questioni di giurisdizione e di merito, rimaste impregiudicate nella fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti degli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. In particolare, la relazione tecnico-economica prodotta dalla società evidenzia criticità finanziarie, ma non dimostra con sufficiente specificità che il recupero del GSE determini una compromissione irreversibile della continuità aziendale, anche considerando il piano di rateizzazione proposto. La pretesa del GSE discende da un quadro normativo e regolatorio noto da tempo all’operatore e da partite economiche maturate in gran parte nel 2022; pertanto, la società avrebbe dovuto predisporre, secondo criteri di qualificata diligenza, misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare il possibile recupero. Anche la richiesta di limitare la compensazione al 40% delle spettanze mensili dell’impianto “Nibbio” è stata ritenuta non adeguatamente supportata, non essendo stata fornita una dimostrazione analitica dei flussi finanziari, dei costi e del fabbisogno minimo di liquidità. Nel bilanciamento degli interessi, è prevalso allo stato l’interesse pubblico all’attuazione del meccanismo normativo e al recupero delle somme pretese. Le spese del grado sono state compensate per la specificità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la dimostrazione dei relativi presupposti, con particolare riguardo al periculum in mora; nel caso concreto non è stata dimostrata una compromissione irreversibile della continuità aziendale.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; la riforma dell’ordinanza di primo grado è stata negata per l’insussistenza dei presupposti cautelari.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la riforma dell’ordinanza di primo grado richiede la dimostrazione dei presupposti cautelari, e in particolare di un pregiudizio grave, concreto e non meramente ipotetico, nonché irreversibile o difficilmente reversibile.
  • La mera allegazione di criticità finanziarie, anche accompagnata da una relazione tecnico-economica, non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora se non vengono rappresentati con specificità gli effetti dell’azione amministrativa sulla continuità aziendale e sui flussi finanziari dell’impresa.
  • La valutazione del periculum deve tenere conto delle modalità concrete di recupero, compresa l’eventuale rateizzazione proposta o disponibile, poiché essa può escludere o attenuare il carattere irreversibile del pregiudizio.
  • La richiesta di limitare giudizialmente una compensazione o un recupero deve essere sostenuta da un’analisi documentata e puntuale dei flussi finanziari, dei costi e del fabbisogno minimo di liquidità; in mancanza, non può essere accolta una conformazione cautelare dell’azione amministrativa.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’operatore economico alla tutela della propria situazione finanziaria può cedere, allo stato degli atti, all’interesse pubblico all’attuazione del meccanismo normativo e al recupero di somme pubbliche, quando il pregiudizio allegato non sia dimostrato come irreversibile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.