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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05140/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una società immobiliare conveniva in giudizio l'occupante di un box auto chiedendone il rilascio e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. La società assumeva di avere acquistato il cespite in forza di un decreto di trasferimento emesso in esito a esecuzione forzata su un appartamento del quale il box costituiva pertinenza. Il convenuto si opponeva sostenendo che il box non fosse compreso nel titolo di acquisto della società. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo che il decreto di trasferimento riguardasse solo l'alloggio e non anche il box. La corte d'appello confermava la decisione di merito, salvo le spese, ritenendo che, anche a prescindere dalla sussistenza del vincolo pertinenziale, vi fosse una presunzione di rinuncia del creditore procedente a sottoporre a esecuzione il box, poiché esso era autonomamente identificato catastalmente e tale riferimento non era stato indicato nell'atto di pignoramento. La ricorrente censurava tale impostazione deducendo violazione dell'art. 2912 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il box non avesse un autonomo identificativo catastale e che dal decreto di trasferimento risultasse espressamente che l'immobile non era ancora censito al N.C.E.U.; con il terzo motivo deduceva inoltre la violazione dell'art. 41-sexies della L. 1150/1942 per la natura pertinenziale necessaria del box auto rispetto all'appartamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la motivazione della corte territoriale sulla pretesa autonoma identificazione catastale del box e sulla conseguente presunzione di rinuncia del creditore procedente. Ha rilevato che dal decreto di trasferimento emergeva che il bene non era ancora censito al N.C.E.U. e che il trasferimento era avvenuto con tutti i diritti, servitù e comproprietà indicati e non indicati, sicché non poteva fondarsi la decisione sull'assunto della distinta identificazione catastale del box. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché accerti in fatto se sussista o meno il vincolo pertinenziale tra l'alloggio trasferito e il box auto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2912 c.c.

    Il pignoramento si estende agli accessori e alle pertinenze del bene pignorato; tuttavia, nella specie, la corretta applicazione della norma richiede di verificare in fatto se il box fosse effettivamente pertinenza del bene principale e non può essere esclusa sulla base di una inesistente autonoma identificazione catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge nell'applicazione dell'art. 2912 c.c. e dell'art. 41-sexies della legge urbanistica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro dedotto per l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancanza di un autonomo identificativo catastale del box.

  • art. 41-sexies L. n. 1150 del 1942

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il box auto costituisca pertinenza necessaria dell'appartamento; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 18 L. n. 765 del 1967

    Norma di modifica e introduzione del richiamo al regime dei parcheggi/box quale pertinenza necessaria, invocata dalla ricorrente; motivo assorbito.

Massime di principio

  • In tema di espropriazione forzata, l'estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze del bene principale non può essere esclusa in base a mere presunzioni astratte, ma impone un accertamento in concreto del rapporto pertinenziale tra i beni.
  • La mancata indicazione catastale autonoma del bene accessorio non può essere valorizzata come prova della rinuncia del creditore procedente se dal titolo o dagli atti della procedura risulta che il bene non era ancora autonomamente censito al momento rilevante.
  • Quando la decisione di merito fonda l'esclusione di un bene accessorio dall'esecuzione su un presupposto fattuale smentito per tabulas, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame del fatto decisivo.
  • Se la censura principale investe l'erronea ricostruzione del presupposto fattuale decisivo, restano assorbite le ulteriori doglianze che presuppongono un diverso apprezzamento dei fatti da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MateriePossessoEspropriazione forzataImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiDiritti realiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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