Cassazione Penale, Sentenza n. 21918/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima Sezione penale che aveva rigettato il ricorso di Maccari contro la conferma in appello della condanna per partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, reati-fine collegati, intestazione fittizia di beni e partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Il ricorrente denunciava un errore percettivo della Corte di cassazione per avere ritenuto che la consulenza tecnico-contabile di parte non fosse stata allegata né riprodotta nel ricorso, con conseguente difetto di valutazione delle deduzioni difensive e motivazione apparente in ordine alla confisca; altresì si contestava la motivazione sulla non giustificazione dell'acquisto dell'immobile (versamento anticipo di 40.000 euro da parte della madre e finanziamento bancario) e la sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo generico e inidoneo a soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso: chi denuncia un travisamento per omissione deve allegare o riprodurre l'atto tecnico-contabile sul quale si basa la censura o fornire l'illustrazione puntuale dei dati contabili; nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né trascritto la consulenza di parte né adempiuto agli oneri previsti dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., rendendo impossibile una verifica di merito. Inoltre la giurisprudenza consolidata ritiene inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso decisioni della Suprema Corte in materia di sequestro e confisca. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per assenza di profili escludenti la colpa, al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe
Riferimento formale alla richiesta di discussione orale ex norma emergenziale; la Corte ha registrato la richiesta ma non incide sulla decisione di inammissibilità.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma citata per delimitare i termini di impugnazione e i limiti del ricorso straordinario; il ricorrente ha presentato la doglianza nei limiti indicati ma senza gli oneri di allegazione necessari.
art. 240-bis cod. pen.
Riferimento alle statuizioni di confisca: la Corte ha valutato la motivazione impugnata alla luce della documentazione patrimoniale e delle deduzioni difensive non adeguatamente allegati.
artt. 416-bis e 240 cod. pen.; art. 12-sexies d.l. n. 306/1990
Norme sostanziali relative ai reati contestati e alle misure patrimoniali; citate nei motivi del ricorrente ma la Corte ha deciso l'inammissibilità per ragioni processuali e di autosufficienza.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'onere previsto da questa norma (e relative indicazioni giurisprudenziali) per la puntuale indicazione e allegazione degli atti che si assumono travisati; la mancata dimostrazione dell'adempimento di tale onere ha costituito un ulteriore profilo di inammissibilità.
Massime di principio
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che chi deduce un travisamento o una omissione allegati atti o riproduca integralmente il contenuto dell'atto tecnico-contabile o documentale cui si riferisce la censura; senza ciò il motivo risulta generico e inammissibile.
- Se si contestano valutazioni patrimoniali (finanziamenti, anticipi, congruità dei redditi rispetto agli acquisiti) occorre indicare con precisione la fonte documentale (contratti di acquisto, atti di mutuo, bonifici, scritture contabili) e allegarla al ricorso; semplici affermazioni generiche sulla prova di parte non sostituiscono l'obbligo di autosufficienza.
- L'impugnazione di decisioni della Suprema Corte in materia di sequestro e confisca per presunto errore di fatto è frequentemente ritenuta inammissibile: le censure di fatto sono soggette a limiti stretti in sede di ricorso straordinario.
- La mancata ottemperanza agli oneri procedurali e di allegazione può comportare, oltre all'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e l'applicazione di ammende (Cassa delle ammende); pertanto è essenziale valutare l'adempimento formale prima di proporre il gravame.
- Quando si contesta la mancata considerazione di una consulenza tecnica di parte, è preferibile allegare la consulenza stessa, riassumerne i punti essenziali e indicare chiaramente come e perché la sua valutazione avrebbe mutato la decisione impugnata.
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