Sentenza n. 968/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 28/07/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, proposta da -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato dall’insufficienza del reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, residente in Italia dal 1998, ha impugnato il diniego della Questura di Torino, deducendo: 1) violazione di legge, eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà manifesta, per l’omessa valutazione della documentazione lavorativa e reddituale prodotta in risposta al preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché della sua complessiva situazione sociale e familiare; 2) violazione degli artt. 9 e 29 d.lgs. 286/1998 e della direttiva 2003/109/CE, poiché il requisito reddituale previsto per il rilascio originario del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo sarebbe stato erroneamente applicato anche alla fase di aggiornamento o rinnovo del titolo; 3) violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, per non avere l’Amministrazione verificato, in caso di mancato rinnovo del titolo UE, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. La ricorrente aveva documentato, tra l’altro, redditi lordi pari a € 13.541,97 nel 2024, una successiva assunzione a tempo indeterminato con compenso mensile netto di € 1.137,86 e la percezione di un’indennità di disoccupazione. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento sopravvenuto né riaperto l’istruttoria, nonostante la sospensione cautelare e il successivo ordine giudiziale di riesame. Nel merito, ha accolto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto fondato perché la Questura non aveva valutato la documentazione lavorativa e reddituale trasmessa dalla ricorrente in sede partecipativa, con conseguente lacunosità dell’istruttoria e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché l’Amministrazione aveva applicato al rinnovo del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo il requisito reddituale previsto per il rilascio originario. Secondo il TAR, il rinnovo del titolo, che attesta il riconoscimento permanente dello status, è tendenzialmente automatico e non richiede una nuova verifica dei requisiti originari, salvo le ipotesi tassative di revoca previste dall’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998. Il terzo motivo è stato assorbito, in quanto subordinato al mancato rinnovo del titolo UE. Il provvedimento è stato annullato con restituzione degli atti al Ministero per il riesame, lasciando impregiudicata la futura determinazione amministrativa alla luce delle sopravvenienze, ma vincolandola all’effetto conformativo del giudicato quanto ai presupposti e agli oneri istruttori e decisori. È stata revocata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il superamento del limite reddituale; il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
«Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status [...] ed è [...] automaticamente rinnovato alla scadenza»; il comma 7 prevede le ipotesi di revoca.
Il rilascio originario richiede, tra l’altro, un reddito non inferiore all’assegno sociale, mentre il rinnovo o aggiornamento del titolo già rilasciato è connotato da tendenziale automatismo e non comporta una rinnovata verifica dei requisiti originari, salvo le ipotesi tassative di revoca.
art. 10-bis l. 241/1990
La documentazione e le osservazioni presentate dal privato in risposta al preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate dall’Amministrazione; la loro omissione determina lacunosità istruttoria e violazione delle garanzie partecipative.
art. 29 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dalla Questura, unitamente all’art. 9 d.lgs. 286/1998, per individuare il parametro reddituale previsto per il rilascio del titolo, ma non può essere utilizzata per subordinare automaticamente il rinnovo del permesso UE alla dimostrazione del medesimo reddito.
art. 16, comma 4, lettera c), d.P.R. 394/1999
La previsione è richiamata quale base del parametro reddituale correlato all’assegno sociale; il suo richiamo non giustifica l’applicazione del requisito previsto per il rilascio originario al rinnovo del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 59 c.p.a.
Consente l’adozione di misure necessarie ad assicurare l’attuazione delle statuizioni cautelari; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento e di concluderlo con provvedimento espresso.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Il superamento del limite reddituale previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la revoca dell’ammissione.
Massime di principio
- Il rinnovo o aggiornamento di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998, è tendenzialmente automatico perché il titolo attesta il riconoscimento permanente dello status; non è quindi legittimo subordinare il rinnovo alla nuova dimostrazione dei requisiti reddituali previsti per il rilascio originario dal comma 1, salvo l’esercizio del potere di revoca nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- Nel procedimento amministrativo, l’Amministrazione deve esaminare concretamente la documentazione e le osservazioni trasmesse dal privato in risposta al preavviso di rigetto; l’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi integra difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis l. 241/1990.
- L’annullamento del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo comporta la restituzione degli atti all’Amministrazione per il riesame, senza sostituire la valutazione amministrativa, ma vincolando la riedizione del potere al rispetto dell’interpretazione dell’art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998 e all’adeguata istruttoria sulle circostanze rilevanti.
- L’interesse a impugnare un diniego permane quando, nonostante la sospensione cautelare e l’ordine giudiziale di riesame, l’Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento sopravvenuto idoneo a sostituire o superare l’atto impugnato.
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