Sentenza del 27/03/2017 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Capacità di stare in giudizio del curatore del fallimento anche se la Corte d'Appello ha revocato il fallimento, ma con giudizio pendente davanti alla S.C. - Legittimazione del curatore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società, dichiarata fallita, ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, contestando la loro emissione e notificazione dopo la dichiarazione di fallimento, l'applicazione di sanzioni e interessi e l'eccessività dei valori attribuiti agli immobili. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse e di legittimazione del curatore, sostenendo che la Corte d'Appello aveva revocato il fallimento. Tuttavia, contro la sentenza di revoca era ancora pendente ricorso per cassazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha stabilito che la sentenza di revoca del fallimento produce effetti soltanto dal passaggio in giudicato e non dalla sua pubblicazione. Fino a quel momento restano efficaci gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, che è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della legge fallimentare. Il curatore, pertanto, era ancora legittimato a rappresentare la società e a stare in giudizio. È stato rigettato l'appello principale del Comune, così come l'appello incidentale della società sulle spese del primo grado. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma, del codice di procedura civile.
La sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva dalla pubblicazione. Poiché la norma non prevede analoga efficacia immediata per la sentenza di revoca, quest'ultima produce effetti soltanto dal passaggio in giudicato.
Art. 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La proposizione del reclamo o dell'impugnazione contro la sentenza di fallimento non ne sospende automaticamente gli effetti; può essere disposta, in via discrezionale, la sospensione della liquidazione dell'attivo.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 27 maggio 2013, n. 13100
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento possono essere rimossi soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca.
La revoca non elimina retroattivamente lo status di fallito né gli effetti conservativi della procedura prima che la decisione sia definitiva.
Massime di principio
- La revoca del fallimento non determina immediatamente il venir meno dei poteri e della legittimazione del curatore: fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, il curatore continua a rappresentare la procedura.
- La sentenza dichiarativa di fallimento mantiene la propria efficacia durante il giudizio di impugnazione, salvo eventuali provvedimenti specifici di sospensione previsti dalla legge.
- Per stabilire chi sia il soggetto legittimato a ricevere notifiche e a impugnare atti tributari, assume rilievo la situazione giuridica esistente alla data di emissione e notificazione dell'atto, non soltanto il periodo d'imposta cui l'atto si riferisce.
- La semplice pubblicazione della sentenza di revoca non è sufficiente a far riacquistare alla società la piena autonomia processuale e sostanziale: occorre che la revoca sia passata in giudicato.
- In situazioni analoghe, gli atti compiuti nei confronti della procedura fallimentare prima della definitività della revoca devono essere indirizzati e notificati al curatore, che conserva la legittimazione processuale.
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