Sentenza n. 8445/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'accertamento a) del diritto del C.R.A.R. 80, come meglio specificato in narrativa, alla assegnazione delle aree e all’ottenimento del diritto di superficie per la realizzazione di mc residenziali 16.000 e per la realizzazione di mc non residenziali 8.062 e, conseguentemente, alla stipula della convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 con il Comune di Roma sulla base dell’atto transattivo sottoscritto il 06.09.2009 e/o in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all’adempimento di quanto sancito in sede transattiva; b) per l’effetto, condannare Roma Capitale a provvedere all'assegnazione, in favore della ricorrente, delle aree ricadenti sul P.d.Z. “B35 Massimina Villa Paradiso” per la realizzazione di mc residenziali 16.000 e delle aree ricadenti sul c.d. P.d.Z. “Osteria del Curato” per la realizzazione di mc non residenziali 8.062, e, conseguentemente, alla stipula della convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 con attribuzione del diritto di superficie giusto atto transattivo sottoscritto con il medesimo Ente il 06 febbraio 2009 ed in forza delle successive richieste di assegnazione delle aree cosi come meglio descritte in narrativa e, dunque, condannare Roma Capitale all’adempimento del medesimo atto transattivo; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse ritenere sussistente l’obbligo di assegnazione di cui ai sopra citati punti a) e b) si chiede, a fronte del mancato esproprio delle aree assegnate in diritto di proprietà al C.R.A.R. 80 ricadenti nel P.d.Z. “15V La Pisana”, la condanna di Roma Capitale a corrispondere in favore di quest’ultima l’importo di €. 2.200,000,00 (euro duemilioni - duecentomila/00) così come riconosciuto nell’atto transattivo stipulato il 06.02.2009, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa anche tramite CTU; d) in ogni caso, si chiede la condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del complessivo illegittimo comportamento dalla stessa tenuto in pregiudizio del C.R.A.R.80, da liquidarsi anche attraverso CTU ovvero attraverso il criterio equitativo ex art. 1226 c.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva e inadempimento di Roma Capitale alle obbligazioni assunte con un atto transattivo del 6 settembre 2009, concernenti l'assegnazione di aree, la costituzione del diritto di superficie, la stipula di una convenzione urbanistica e, in subordine, il pagamento di una somma e il risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'adempimento delle obbligazioni assunte da Roma Capitale con una transazione, comprendenti l'assegnazione di aree nei piani di zona "B35 Massimina Villa Paradiso" e "Osteria del Curato", la stipula della convenzione ex art. 35 l. n. 865/1971 e la costituzione del diritto di superficie. In via subordinata ha chiesto il pagamento di euro 2.200.000 per il mancato esproprio delle aree assegnate nel piano di zona "15V La Pisana" e, in ogni caso, il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento dell'amministrazione. Le parti hanno chiesto congiuntamente il rinvio dell'udienza, deducendo l'esistenza di trattative per una composizione bonaria. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa e ha esaminato la natura dell'accordo transattivo, ritenendo che le pretese azionate derivassero da obbligazioni patrimoniali sorte direttamente dalla transazione e non dall'esercizio di poteri amministrativi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza congiunta di rinvio, ritenendo che le trattative in corso non integrassero un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha qualificato la transazione come contratto diretto a comporre una lite mediante reciproche concessioni su diritti disponibili, produttivo di un nuovo assetto di interessi e di obbligazioni di natura privatistica. Anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione amministrativa presuppone la spendita di potere amministrativo; essa non ricorre quando la controversia riguarda diritti soggettivi patrimoniali sganciati, anche mediatamente, dall'esercizio di tale potere. La transazione non è stata ricondotta agli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990, né agli accordi tra amministrazioni ex art. 15 della medesima legge. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza può essere concesso solo in presenza di casi eccezionali; la mera pendenza di trattative per una definizione bonaria non è sufficiente.
art. 1965, comma 1, c.c.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
La transazione è un contratto di composizione della lite mediante reciproche concessioni e non un atto di esercizio del potere amministrativo.
art. 1966, comma 2, c.c.
La transazione può avere ad oggetto soltanto diritti disponibili; tale caratteristica conferma la natura privatistica dell'operazione.
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, richiede la riconducibilità della controversia all'esercizio di un potere amministrativo; ne restano escluse le controversie su diritti patrimoniali prive di tale collegamento.
art. 11 l. n. 241/1990
La transazione su diritti disponibili non coincide con l'accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento, poiché non costituisce una forma consensuale di esercizio del potere amministrativo.
art. 15 l. n. 241/1990
L'accordo transattivo tra ente pubblico e soggetto diverso non è un accordo tra pubbliche amministrazioni disciplinato da tale disposizione.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sugli accordi riguarda gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento e gli accordi fra pubbliche amministrazioni, non le transazioni privatistiche aventi a oggetto crediti e debiti.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- La controversia sull'adempimento o sull'inadempimento di una transazione conclusa da una pubblica amministrazione appartiene alla giurisdizione ordinaria quando le obbligazioni azionate sono sorte direttamente dall'accordo e hanno natura patrimoniale, senza un collegamento, neppure mediato, con l'esercizio di poteri amministrativi.
- La transazione, in quanto contratto diretto a comporre una lite mediante reciproche concessioni su diritti disponibili e produttivo di un nuovo assetto di interessi, non costituisce di per sé un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 l. n. 241/1990.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi non comprende le transazioni privatistiche stipulate da un'amministrazione per regolare posizioni di credito e debito, poiché l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. riguarda gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento e gli accordi fra pubbliche amministrazioni.
- Anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione amministrativa è subordinata alla spendita di potere amministrativo e non si estende alle controversie relative a diritti soggettivi patrimoniali del tutto sganciati dall'esercizio del potere.
- La mera esistenza di trattative tra le parti per una definizione bonaria non integra un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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