Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura proporzionale, sostenendo che dovessero applicarsi le aliquote fisse previgenti. Secondo la contribuente, l'IVA era già stata assolta al momento del pagamento del prezzo di aggiudicazione, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, e la nuova disciplina non avrebbe potuto applicarsi retroattivamente. La Corte ha invece ritenuto decisiva la data di formazione del decreto di trasferimento, quale atto che produce il trasferimento della proprietà e determina la richiesta delle formalità ipotecarie e catastali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e ha confermato la debenza delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Ha distinto il momento impositivo dell'IVA, collegato al pagamento del corrispettivo, da quello delle imposte ipotecaria e catastale, collegato al trasferimento dell'immobile e all'esecuzione delle formalità nei registri immobiliari e catastali. Poiché il decreto di trasferimento era stato emesso il 21 settembre 2006, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina del D.L. n. 223 del 2006, erano applicabili le aliquote proporzionali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, lett. a

    Prevede l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale per i trasferimenti di immobili strumentali, anche se assoggettati a IVA.

    La disciplina si applica in base alla data in cui si realizza il presupposto delle imposte ipotecaria e catastale, ossia la formazione dell'atto traslativo e l'esecuzione delle relative formalità, non in base alla data del pagamento del prezzo o dell'aggiudicazione.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 10 e 13

    L'art. 1 riguarda l'imposta ipotecaria sulle formalità eseguite nei registri immobiliari; l'art. 10 riguarda l'imposta catastale sulle volture; l'art. 13 individua il momento rilevante per l'accertamento e la liquidazione.

    Le imposte ipotecaria e catastale hanno presupposti autonomi rispetto all'IVA e sono dovute secondo la disciplina vigente quando viene formato l'atto di trasferimento e vengono richieste trascrizione e voltura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter

    Disciplina il regime IVA delle cessioni di fabbricati strumentali.

    Il trattamento ai fini IVA degli immobili strumentali non determina automaticamente il momento impositivo delle imposte ipotecaria e catastale, che restano soggette a una disciplina distinta.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    L'assoggettamento dell'operazione all'IVA rileva ai fini dell'imposta di registro, ma non impedisce l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla normativa vigente al momento del trasferimento.

Massime di principio

  • Nelle vendite giudiziali o concorsuali, l'aggiudicazione e il pagamento del prezzo non coincidono necessariamente con il momento impositivo di tutte le imposte.
  • Per l'IVA può rilevare il pagamento del corrispettivo, mentre per le imposte ipotecaria e catastale rileva normalmente la formazione del decreto o dell'atto che trasferisce la proprietà e la conseguente esecuzione delle formalità.
  • Quando una modifica normativa entra in vigore tra il pagamento del prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento, per le imposte ipotecaria e catastale si applica, in linea generale, la disciplina vigente alla data del decreto e delle formalità, anche se l'operazione è già stata assoggettata a IVA.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non esclude l'autonoma applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che devono essere analizzate in base al proprio presupposto impositivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.