Cassazione Civile, Ordinanza n. 20247/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, emesso per il possesso di due unità immobiliari e di un terreno. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, riconoscendo l'esenzione per due immobili, mentre era stata mantenuta la pretesa per un'unità immobiliare classificata in catasto come categoria B/5. In appello la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo l'avviso sufficientemente motivato e affermando che spettava alla contribuente provare i presupposti oggettivi dell'esenzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992: secondo la tesi difensiva, il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con cui si denunciava la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, poiché le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione sarebbero state esposte solo nelle controdeduzioni del Comune e non nell'avviso stesso, con conseguente divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva in realtà affrontato la questione della motivazione dell'atto, ritenendola sufficiente per l'indicazione dei dati catastali e dei riferimenti normativi, e che tale affermazione è conforme al principio secondo cui l'avviso è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali. La Corte ha poi ribadito che non grava sull'ente impositore l'onere di indicare nell'atto tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili, essendo invece onere del contribuente allegare e provare la sussistenza dei presupposti di fatto dell'esenzione. Quanto alla specifica esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui essa richiede sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente, sia la destinazione esclusiva ad attività non commerciali, requisito da accertare in concreto e con prova a carico del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con previsione altresì del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione processuale dedotta a fondamento del ricorso
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per asserita omissione di esame del motivo di gravame e carenza di motivazione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4
norma invocata dalla ricorrente
richiede l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di merito aveva effettivamente affrontato il tema della motivazione dell'avviso
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d)
citato dalla sentenza di merito
fonte di una delle esenzioni ICI riconosciute in primo grado per alcuni immobili
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione invocata dalla contribuente
l'esenzione richiede utilizzazione diretta dell'immobile e destinazione esclusiva ad attività non commerciali; l'onere di provarne i presupposti grava sul contribuente
d.l. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 1, conv. in l. n. 27 del 2012
richiamato nel percorso argomentativo
la Corte richiama l'evoluzione normativa che ha ribadito la necessità che l'attività si svolga con modalità non commerciali per evitare profili di aiuto di Stato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenzione ICI per attività non commerciali
presuppone prova concreta dell'uso esclusivo dell'immobile per attività esenti e non commerciali
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504/1992
esenzione riconosciuta in primo grado per due immobili
richiamata solo come base della parziale soccombenza in primo grado
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria, consentendo al contribuente di comprenderla e di contestarla efficacemente; non è necessario che contenga l'esame preventivo di tutte le possibili cause di esenzione astrattamente ipotizzabili.
- In materia di esenzioni o esclusioni tributarie, l'onere di allegare e provare i relativi presupposti grava sul contribuente, non sull'ente impositore.
- L'esenzione ICI per enti non commerciali richiede la prova concreta di un utilizzo diretto dell'immobile e della sua destinazione esclusiva ad attività non commerciali; tale verifica non può essere presunta ma deve risultare da elementi probatori specifici.
- Ai fini della motivazione dell'atto impositivo, è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa; le questioni sull'effettivo verificarsi di tali fatti e sulla loro idoneità a fondare il tributo appartengono al successivo giudizio di impugnazione.
- La mancata copertura dei costi da parte delle entrate non esclude, di per sé, il carattere commerciale dell'attività svolta, se dagli elementi complessivi risulta comunque un'attività economicamente rilevante.
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