Cassazione Civile, Ordinanza n. 24127/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita internazionale di quattordici coils di acciaio inox acquistati da una società italiana da una società tedesca e spediti dalla Malaysia. L’acquirente ha agito davanti al Tribunale di Venezia chiedendo il risarcimento dei danni per l’inadempimento contrattuale del venditore, deducendo che gran parte della merce era giunta gravemente danneggiata, ovalizzata e inutilizzabile. Il venditore, dopo aver chiamato in garanzia la propria assicuratrice, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e ha proposto regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., sostenendo che, per effetto di una clausola CIF inserita nella documentazione contrattuale, il luogo di consegna e quindi il giudice competente fosse quello del porto di partenza in Malaysia (Port Klang). La controparte ha resistito affermando che i documenti contrattuali indicavano solo il luogo di destinazione della merce, Venezia, e che la clausola CIF, da sola, non bastava a spostare convenzionalmente il luogo di consegna ai fini della giurisdizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto applicabile l’art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, poiché la controversia attiene a una compravendita di beni mobili e il luogo di consegna, in base al contratto, era Venezia, cioè il porto di destinazione finale. La clausola CIF, pur idonea a regolare il trasferimento del rischio e i costi del trasporto, non è stata considerata sufficiente, in assenza di una specifica pattuizione contraria, a mutare il luogo di consegna materiale dei beni e a radicare la giurisdizione nello Stato di partenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 41 cod. proc. civ.
è stato utilizzato come base per il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla convenuta
art. 7, n. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1215/2012
nelle vendite di beni il luogo di esecuzione rilevante per la giurisdizione è quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto
art. 4 l. n. 218/1995
la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse una deroga convenzionale alla giurisdizione nei termini consentiti dalla norma
Massime di principio
- Nelle controversie derivanti da compravendita internazionale di beni mobili, ai fini della giurisdizione speciale prevista dal Regolamento Bruxelles I-bis occorre individuare il luogo di consegna dei beni in base al contratto, non il solo luogo di trasferimento del rischio.
- La clausola Incoterms CIF, da sola, disciplina costi, assicurazione, nolo e riparto del rischio, ma non sposta automaticamente il luogo di consegna materiale della merce ai fini del radicamento della giurisdizione.
- Un Incoterm può rilevare come elemento interpretativo della volontà delle parti solo se dal contratto risulti con chiarezza una specifica pattuizione che attribuisca al luogo del passaggio del rischio anche valenza di luogo di consegna.
- In mancanza di una chiara deroga contrattuale, il giudice competente resta quello del luogo di destinazione finale della merce, ove l’acquirente consegue il potere di disporre effettivamente dei beni.
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