Cassazione Civile, Ordinanza n. 00903/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio di società in nome collettivo un avviso di accertamento per Irpef 2006, fondato sull’imputazione di un maggior reddito di partecipazione asseritamente conseguito dalla società. L’atto emesso nei confronti della società non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Il contribuente aveva impugnato il proprio avviso davanti alla CTP deducendo, da un lato, che il giudice di merito non avrebbe dovuto precludergli di contestare il maggior reddito societario pur in presenza di definitività dell’accertamento societario e, soprattutto, che la controversia era affetta da violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; dall’altro lato, sosteneva che il reddito imputato andasse comunque determinato tenendo conto delle perdite personali riportabili ai sensi del TUIR e dello Statuto del contribuente. La CTR aveva respinto l’appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 5, 8 e 84 TUIR, degli artt. 41 e 41-bis d.P.R. 600/1973, degli artt. 2290 e 2495 c.c. e dell’art. 8 l. 212/2000, insistendo in primo luogo sulla nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti in cui denunciava la violazione del litisconsorzio necessario originario nelle controversie aventi ad oggetto redditi di società di persone e imputazione ai soci. Ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento impone la partecipazione al processo di società e tutti i soci, salvo questioni personali, con conseguente nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Le ulteriori censure, incluso il secondo motivo sulle perdite personali compensabili, sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
viene utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
regola l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’imputazione automatica ai soci pro quota.
art. 8 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del reddito e delle perdite, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 84 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle perdite, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli accertamenti tributari.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli accertamenti tributari.
art. 2290 c.c.
richiamato dal ricorrente in combinato disposto con le norme tributarie, ma senza esame autonomo nel merito.
art. 2495 c.c.
richiamato dal ricorrente in combinato disposto con le norme tributarie, ma senza esame autonomo nel merito.
art. 8 l. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta compensazione delle perdite personali.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario è accolto, le ulteriori questioni di merito restano assorbite e il giudizio va rinviato al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio.
- Nel processo tributario relativo a redditi di partecipazione, la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società non esclude, di per sé, il rilievo preliminare del correttivo processuale del litisconsorzio necessario se il giudizio è stato instaurato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
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