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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15426 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione dell'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Genova, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF, ILOR, SSN e IVA per il 1998. La CTR della Liguria aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo inesistente la notificazione: la relata era contenuta in un foglio separato, non collegato con certezza all'atto di appello né al suo destinatario, e indicava una modalità di notifica diversa da quella riportata nell'appello. L'Agenzia ha sostenuto che il destinatario potesse essere individuato esaminando l'atto notificato e che la notificazione fosse comunque dimostrata dalla consegna a una persona addetta all'ufficio del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava adeguatamente l'accertamento di fatto della CTR, secondo cui mancava un collegamento certo sia tra la relata e l'atto di appello sia tra la relata e la contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. e comunque ritenuto infondato: non è sufficiente dimostrare che sia stato notificato genericamente un atto, ma occorre provare che la relata si riferisca proprio allo specifico atto impugnato. La semplice spillatura di un foglio separato non è stata ritenuta sufficiente, soprattutto perché l'appello indicava una notifica tramite posta, mentre la relata descriveva una consegna da parte di un messo speciale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 148, comma 2, c.p.c.

    La relata di notificazione deve consentire di identificare con certezza l'attività notificatoria e il relativo atto; quando è separata dal documento notificato, occorre comunque verificare in modo univoco il collegamento con quello specifico documento.

  • Art. 156, commi 1 e 2, c.p.c.

    Le nullità degli atti processuali seguono il principio di raggiungimento dello scopo, ma tale principio non consente di superare la mancanza assoluta di prova circa l'identità dell'atto effettivamente notificato.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme processuali; la censura deve però confrontarsi puntualmente con la motivazione e con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, illustrato secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la denuncia di vizio motivazionale doveva contenere uno specifico momento di sintesi, idoneo a individuare chiaramente il fatto controverso e l'insufficienza della motivazione; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Per dimostrare la validità della notificazione non basta provare che sia stato consegnato un atto qualsiasi: deve risultare con certezza che la relata si riferisca proprio allo specifico atto processuale da notificare.
  • Quando la relata è su un foglio separato, il collegamento con l'atto notificato deve emergere da elementi oggettivi e univoci; la semplice spillatura o un collegamento materiale facilmente alterabile possono non essere sufficienti.
  • Eventuali divergenze tra la modalità di notifica indicata nell'atto e quella descritta nella relata possono costituire un elemento significativo per escludere la riferibilità della relata.
  • Il giudice deve esaminare il complesso dell'atto e della relata, ma non può colmare con presunzioni generiche l'assenza di un collegamento certo tra documento notificato, destinatario e relata.
  • In cassazione è necessario contestare specificamente la ricostruzione fattuale del giudice di merito e rispettare i requisiti formali previsti per ciascun motivo; una censura generica o non pertinente è inammissibile.

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