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Sentenza

Sentenza n. 1208/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell''allegato B, nella parte in cui l''odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 160 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all''esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - del verbale n. 49 del 24 maggio 2016 (doc. 23) e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la I Sottocommissione non ha valutato i titoli presentati dal Ricorrente; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell''atto di caducazione dell''11 gennaio 2024 (doc. 24), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Michele De Luca” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell''art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\6\2024 : per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19 all. al ric. princ.), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter all. al ric. principale), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui la Dott.ssa Paola Agata Di Re è stata collocata alla posizione n. 124, rientrando fra gli idonei vincitori della selezione, nonché nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 160 (fra gli idonei non vincitori) in luogo della posizione n. 159 (fra gli idonei vincitori); - della scheda personale di valutazione titoli della Dott.ssa Paola Agata Di Re (doc. A all. al presente ricorso), ove il Dottorato di ricerca in Diritto privato dell’economia della controinteressata è stato valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio finale e di cui il Ricorrente è venuto a conoscenza a seguito di istanza di accesso ad atti (nota di riscontro del 19.4.2024, v. doc. B all. al presente ricorso); - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 24 all. al ric. principale), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Michele De Luca” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - del provvedimento, allo stato non conosciuto, con cui è stata immessa in servizio la Dott.ssa Paola Agata Di Re; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\11\2024 : - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 161(All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2025 : - del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\2\2025 : per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 163 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202402563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e successive rettifiche della selezione per 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, con esclusione del ricorrente dall'elenco dei vincitori, nonché atti di valutazione dei titoli e caducazione del rapporto dirigenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già vincitore nella precedente graduatoria e titolare di un rapporto dirigenziale, è stato collocato al n. 160 nella nuova graduatoria approvata l'11 gennaio 2024, poi al n. 161, n. 163 e in ulteriori posizioni a seguito delle successive rettifiche, con conseguente cessazione del rapporto dirigenziale e ricostituzione del rapporto come funzionario. Ha dedotto: 1) eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento, violazione dell'art. 35, comma 3, T.U.P.I. e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza, contestando il criterio del moltiplicatore unico applicato ai punteggi dei titoli; 2) violazione e falsa applicazione dei criteri del bando, degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché difetto di istruttoria e motivazione, errore di fatto, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, per la mancata valutazione dell'incarico di referente del gruppo di lavoro S.A.R.S.E.A.; 3) in subordine, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e buon andamento, per avere l'Amministrazione incluso i candidati riservatari nel numero complessivo dei vincitori, diversamente da quanto avvenuto nella prima graduatoria. Con motivi aggiunti ha inoltre contestato la valutazione del dottorato di ricerca di una candidata, sostenendo che fosse stato valutato due volte, e ha impugnato le successive rettifiche della graduatoria. L'Agenzia ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuto scorrimento della graduatoria, la tardività della censura sul titolo non valutato e, quanto ai motivi aggiunti relativi alla candidata controinteressata, tardività, difetto di giurisdizione, mancata notificazione e sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, riconoscendo la persistenza dell'interesse all'annullamento perché l'accoglimento avrebbe potuto ricostituire la posizione di vincitore sin dalla prima graduatoria, con conseguenze anche retributive. Ha respinto anche l'eccezione di tardività relativa alla mancata valutazione del titolo del ricorrente: l'interesse a ricorrere è sorto solo con la nuova graduatoria, che lo ha declassato da vincitore a idoneo non vincitore e ha sostituito integralmente la precedente valutazione a seguito dell'annullamento giurisdizionale. Ha invece dichiarato irricevibile per tardività il motivo aggiunto concernente la posizione della candidata controinteressata, poiché la sua collocazione lesiva era conoscibile dalla pubblicazione della graduatoria e la successiva conoscenza della scheda dei titoli non consentiva di eludere il termine decadenziale mediante motivi aggiunti. Nel merito, ha ritenuto legittimo il moltiplicatore unico pari a 8,5: la Commissione ha operato nell'ambito della discrezionalità conformata dalle precedenti sentenze, correggendo l'impossibilità matematica di raggiungere il punteggio massimo e preservando il peso effettivo della valutazione dei titoli previsto dal bando. Ha respinto la censura relativa all'incarico S.A.R.S.E.A., rilevando che i criteri della Commissione limitavano la valutazione agli incarichi di direzione e gestione degli uffici e ad altri incarichi di particolare rilievo, escludendo incarichi equivalenti a capo team o referente, senza illogicità o irragionevolezza. Ha respinto anche la censura sul legittimo affidamento: nella nuova graduatoria, adottata in riedizione del potere dopo l'annullamento della precedente, l'Amministrazione doveva applicare correttamente le regole sulle riserve, computando i riservatari nel numero complessivo dei posti messi a concorso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”

    La Commissione poteva individuare i criteri di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti stabiliti dal bando e dei vincoli derivanti dalle sentenze di annullamento.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza della selezione; la censura è stata respinta.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non impediscono alla Commissione, nella riedizione della procedura, di applicare criteri oggettivi e ragionevoli né all'Amministrazione di computare i riservatari nel numero complessivo dei posti.

  • artt. 1, 3, 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, l. 241/1990

    Invocati per contestare la valutazione dei titoli e l'istruttoria; le relative censure sono state respinte.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei titoli; la censura è stata respinta.

  • art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali

    Richiamato quale base della ricostituzione del rapporto di lavoro del ricorrente dopo la cessazione del rapporto dirigenziale.

  • art. 1, comma 1, del bando di concorso

    La riserva di tre posti per la Direzione Provinciale di Bolzano e le regole concorsuali sulle riserve sono state applicate nella riedizione della graduatoria.

  • norme del Codice del processo amministrativo sui termini decadenziali e sui motivi aggiunti

    La successiva conoscenza di documenti non consente di impugnare tardivamente una posizione già conosciuta nella sua portata lesiva, salvo che emerga un vizio non conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare una nuova graduatoria sorge quando la riedizione della procedura, sostitutiva della precedente a seguito di annullamento giurisdizionale, peggiora la posizione del candidato; la precedente mancata impugnazione non preclude la contestazione della nuova graduatoria, anche per titoli già valutati, se nella graduatoria originaria il candidato aveva conseguito una posizione satisfattiva e non aveva un interesse concreto a ottenere un ulteriore punteggio.
  • L'approvazione di una graduatoria concorsuale è un atto formalmente unitario ma sostanzialmente scindibile nelle singole posizioni dei candidati; la modifica del punteggio o della collocazione del singolo candidato determina una nuova lesione individuale e impedisce di considerare la nuova graduatoria identica a quella precedente ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
  • Nella riedizione di una procedura concorsuale conseguente all'annullamento dei criteri di valutazione, la Commissione può utilizzare un moltiplicatore unico dei punteggi se il criterio è automatico, oggettivo, coerente con il bando e funzionale a correggere l'impossibilità matematica, derivante dai criteri annullati, di raggiungere il punteggio massimo previsto per i titoli.
  • Il giudizio di rilevanza degli incarichi professionali ai fini della valutazione dei titoli concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; è legittimo limitare la valutazione agli incarichi idonei ad attestare una professionalità dirigenziale elevata, escludendo incarichi di coordinamento o referenza non equivalenti a funzioni di direzione e gestione di uffici.
  • La conoscenza successiva della scheda di valutazione di un altro candidato non consente di proporre tempestivamente motivi aggiunti contro una posizione della graduatoria già conosciuta nella sua portata lesiva; i motivi aggiunti non possono diventare uno strumento per eludere il termine decadenziale, salvo che la nuova documentazione riveli vizi non acquisibili con l'ordinaria diligenza.
  • Quando una graduatoria concorsuale deve essere rieditata dopo l'annullamento della precedente, l'Amministrazione deve applicare nuovamente e correttamente le regole del bando sulle riserve dei posti, computando i candidati riservatari nel numero complessivo dei vincitori; il diverso trattamento adottato nella precedente graduatoria, in un contesto procedimentale ormai definito, non fonda un legittimo affidamento contrario alla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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