Sentenza n. 4139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado e la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., delle circolari ministeriali richiamate, degli artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/1990, nonché dei principi di legalità, buon andamento, tempestività e affidamento. Ha lamentato omessa pronuncia, difetto e insufficienza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità. In particolare, ha sostenuto che il divieto fosse fondato su un’unica vicenda, erroneamente ricostruita dall’amministrazione: secondo l’appellante, egli avrebbe impugnato una piccola scopa giocattolo per difendere la figlia dall’ex convivente, senza finalità intimidatorie, senza precedenti condotte violente e senza costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito al tempo trascorso tra l’episodio del 20 maggio 2020 e la comunicazione di avvio del procedimento del 26 aprile 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell’affidabilità del soggetto e dei rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Non è necessario accertare una pericolosità sociale in senso tecnico, né un precedente abuso di armi o un illecito penale: possono assumere rilievo anche episodi privi di rilevanza penale e situazioni non conformi alla buona condotta, valutate in chiave prognostica. Nel caso concreto, il divieto era fondato sulla nota del Commissariato, richiamata per relationem, avente natura fidefaciente, secondo cui l’appellante era sceso in strada durante una lite familiare brandendo il manico rotto di una scopa, consegnato spontaneamente agli agenti. La ricostruzione dell’appellante circa l’utilizzo di un giocattolo non superava quanto accertato dagli organi di polizia e, comunque, non escludeva la potenziale portata offensiva e intimidatoria del gesto. Anche un unico episodio isolato poteva essere ritenuto sufficiente, considerate la conflittualità familiare, la presenza di una minore e la condotta minacciosa. Il decorso del tempo non rendeva inattuale il provvedimento, che non aveva natura cautelare o urgente. L’istruttoria era stata ritenuta completa e l’interessato aveva partecipato al procedimento, sicché l’interesse alla conservazione delle armi, ricevute dal padre, recedeva rispetto all’esigenza di prevenire ogni possibile abuso. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La disposizione consente all’autorità di pubblica sicurezza di vietare la detenzione di armi quando la valutazione discrezionale sull’affidabilità del soggetto evidenzi rischi, anche potenziali, per la sicurezza pubblica.
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il giudizio di non affidabilità può fondarsi su situazioni non conformi alla buona condotta e su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, senza necessità di accertare una pericolosità sociale tecnica o un comprovato abuso delle armi.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento prefettizio è adeguatamente motivato anche mediante il richiamo per relationem alla nota del Commissariato contenente la ricostruzione dei fatti.
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 7 agosto 1990, n. 241
L’istruttoria è legittima quando l’amministrazione acquisisce e valuta gli elementi rilevanti e considera anche il contributo partecipativo dell’interessato.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
La partecipazione dell’interessato al procedimento è stata ritenuta effettivamente assicurata e considerata dall’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto, ma attività autorizzate in deroga al generale divieto di detenzione; pertanto, nella valutazione dell’affidabilità del soggetto, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale sull’interesse privato alla disponibilità delle armi.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica del rischio di abuso, senza che sia necessario accertare una pericolosità sociale in senso tecnico, un illecito penale o un precedente comprovato abuso di armi.
- Ai fini del giudizio di non affidabilità possono essere valorizzati anche fatti o episodi isolati, privi di rilevanza penale e non necessariamente connessi all’uso di armi, quando il loro contesto e le modalità della condotta siano sintomatici di un possibile rischio per la sicurezza pubblica.
- Una relazione degli organi di polizia avente natura fidefaciente può costituire il fondamento fattuale del divieto prefettizio; le ricostruzioni alternative dell’interessato non prevalgono su tali accertamenti se non mediante gli strumenti idonei a contestarne l’efficacia probatoria.
- Il divieto di detenzione di armi può essere adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo a una nota di polizia che descriva l’episodio rilevante, purché l’istruttoria sia completa e l’interessato abbia potuto partecipare al procedimento.
- Il decorso del tempo tra l’episodio posto a fondamento del divieto e l’avvio del procedimento non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, soprattutto quando il provvedimento non abbia natura cautelare o urgente e il fatto non sia divenuto inattuale rispetto alla valutazione preventiva di affidabilità.
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