Cassazione Civile, Ordinanza n. 18155/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dell'indennità dovuta a seguito dell'espropriazione, da parte di un Comune, di un'area di proprietà dei privati, destinata alla realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva affidato al consulente tecnico d'ufficio la determinazione del valore del bene; il CTU aveva prospettato due diverse ipotesi di calcolo nell'ambito del metodo analitico-ricostruttivo, rimettendo al giudice la soluzione della questione giuridica relativa al criterio di stima applicabile. La Corte d'appello ha scelto di aderire alla seconda ipotesi, ritenendo applicabile l'unico metodo analitico fondato sul valore di trasformazione del cespite. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione della sentenza, sostenendo che non fosse ricostruibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel preferire una delle due opzioni del CTU; il secondo motivo è rimasto assorbito. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la decisione della Corte d'appello era sostanzialmente priva di una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito nella scelta del criterio di stima, nonostante la questione avesse contenuto giuridico e richiedesse una specifica opzione interpretativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza di una motivazione comprensibile determina nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivazione richiede un minimo percorso argomentativo idoneo a rendere controllabile la decisione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza può essere concisa, ma deve comunque contenere un'esposizione, anche sintetica, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
- Quando il giudice è chiamato a risolvere una questione che presenta profili giuridici e il consulente tecnico propone opzioni alternative, il giudice deve esplicitare il percorso logico-giuridico che giustifica la scelta tra le diverse soluzioni.
- L'omessa o insufficiente esposizione dell'iter argomentativo, tale da impedire di comprendere e controllare la ratio decidendi, integra nullità della sentenza.
- L'accoglimento del primo motivo di ricorso che investe la carenza motivazionale rende assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati nel merito.
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