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Sentenza

Sentenza n. 5905/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito in Romania per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, classe A046

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente aspirante)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR, sostenendo che i titoli Nivel I e II conseguiti in Romania costituivano soltanto formazione psicopedagogica e non una qualifica professionale abilitante, non essendo stati svolti o superati il tirocinio presso istituzioni scolastiche e l’esame nazionale abilitante. Secondo l’appellante, ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento in Italia non poteva essere fondato sul solo titolo formativo, ma richiedeva una certificazione dell’autorità competente dello Stato d’origine attestante la qualifica professionale effettivamente conseguita, la materia insegnabile e la fascia di età degli alunni. L’appellato ha sostenuto, invece, che il diniego ministeriale si fondava su carenze meramente formali e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto i titoli prodotti, anche alla luce dell’adeverinţă successivamente ottenuta dall’autorità rumena, recante l’attestazione del diritto all’insegnamento nel campo della giurisprudenza nell’istruzione preuniversitaria rumena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, sebbene correggendone la motivazione su un punto. Ha affermato che il Ministero poteva legittimamente richiedere l’adeverinţă, cioè la certificazione ministeriale dello Stato d’origine attestante l’abilitazione all’insegnamento in una determinata materia. La libertà di circolazione e la direttiva 2005/36/CE non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d’origine. Tuttavia, nel caso concreto, l’adeverinţă non era stata esaminata dall’Amministrazione nel provvedimento originariamente impugnato ed era stata prodotta successivamente in giudizio. Pertanto, il Ministero deve rideterminarsi sulla domanda di riconoscimento valutando l’adeverinţă e la restante documentazione sopravvenuta. Le spese dell’appello sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla valutazione dell’adeverinţă.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento della qualifica professionale presuppone la verifica della qualifica effettivamente conseguita nello Stato d’origine; un titolo meramente formativo, non abilitante in tale Stato, non può automaticamente produrre nello Stato ospitante un effetto giuridico superiore a quello riconosciuto nell’ordinamento d’origine.

  • direttiva 2005/36/CE

    La disciplina unionale sulla circolazione delle qualifiche professionali non impedisce allo Stato ospitante di richiedere la certificazione dell’autorità competente dello Stato d’origine relativa alla qualifica professionale e al suo ambito di applicazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione dello Stato ospitante può richiedere una certificazione dell’autorità competente dello Stato d’origine che attesti l’effettiva abilitazione professionale, la materia di insegnamento e l’ambito soggettivo di esercizio della professione.
  • La libertà di circolazione dei professionisti non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore giuridico superiore a quello riconosciuto al medesimo titolo nello Stato d’origine.
  • Il possesso di titoli di formazione accademica o psicopedagogica che non siano abilitanti nello Stato d’origine non determina automaticamente il diritto al riconoscimento come qualifica professionale nello Stato ospitante.
  • Quando, dopo l’adozione del diniego, l’interessato produca una certificazione sopravvenuta potenzialmente rilevante ai fini del riconoscimento, l’amministrazione deve rivalutare la domanda alla luce della nuova documentazione, se il giudice abbia annullato il diniego e ordinato una rideterminazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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