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Sentenza

Sentenza n. 12978/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4084/2026, che aveva riconosciuto il diritto di accesso al Piano di Attuazione Nazionale predisposto in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione soccombente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 4084/2026, con la quale era stato riconosciuto il diritto di accesso al Piano di Attuazione Nazionale predisposto dall’Italia in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. La sentenza da eseguire aveva inoltre stabilito che, in presenza di specifiche esigenze di riservatezza, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire almeno l’accesso parziale, mediante oscuramento delle sole parti sottratte all’ostensione. Dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il Piano al ricorrente tramite posta elettronica, dando esecuzione alla sentenza.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato durante il giudizio. L’adempimento è tuttavia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; per tale ragione il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile sopravvenuta carenza di interesse

    Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse prima di decidere sulla relativa improcedibilità.

  • art. 112 c.p.a.

    La norma è richiamata implicitamente dalla natura del giudizio, diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo derivante da una sentenza durante il giudizio di ottemperanza determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’amministrazione, anche se il ricorso viene dichiarato improcedibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo di accesso, l’adempimento può realizzarsi anche mediante trasmissione telematica della documentazione dovuta, purché sia assicurata l’effettiva disponibilità degli atti all’interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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