Ordinanza n. 1115/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza settoriale n. 01 del 07.01.2026, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, notificata a mezzo pec in data 07.01.2026, recante “Ordinanza di chiusura attività di ristorazione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo per gli interessi della società ricorrente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, il provvedimento prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0237637 del 29.12.2025, emesso dal Comune di San Vitaliano e avente ad oggetto “CILA prot. SUAP: REP_PROV_NA/NA-SUPRO 88290/24-04-2025 Provvedimento di irricevibilità nonchè il provvedimento prot. n. 0237860 del29.12.2025, avente ad oggetto “SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) prot. SUAP: REP_PROV_NA/NA-SUPRO 103559/15-05-2025 – Annullamento definitivo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di chiusura dell’attività di ristorazione, unitamente ai provvedimenti comunali di irricevibilità della CILA e di annullamento definitivo della SCA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza settoriale con cui il Comune di San Vitaliano ha disposto la chiusura dell’attività di ristorazione, nonché, ove occorrente, il provvedimento di irricevibilità della CILA e quello di annullamento definitivo della segnalazione certificata di agibilità. Ha chiesto in via incidentale la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dalla motivazione dell’ordinanza non emergono le specifiche censure di legittimità articolate nel ricorso; risulta soltanto che gli interventi contestati come abusivi costituivano il fondamento dell’ordine di sospensione o chiusura e che l’Amministrazione aveva successivamente rilasciato un permesso di costruire in sanatoria.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e sulla base della cognizione sommaria, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. In particolare, ha valorizzato il rilascio da parte dell’Amministrazione di un permesso di costruire in sanatoria relativo agli interventi contestati e la conseguente possibilità, ancora nella disponibilità della società, di adempiere alle prescrizioni amministrative. Il difensore della ricorrente ha dichiarato che gli adempimenti erano in corso di finalizzazione, ma non ancora integralmente eseguiti, soprattutto con riferimento a quelli da svolgere presso il Genio Civile. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati; il TAR ha ritenuto non integrati i presupposti per la misura cautelare.
d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in sanatoria relativo agli interventi contestati è stato considerato quale elemento decisivo per escludere, allo stato, la necessità di sospendere gli atti impugnati; il testo non indica uno specifico articolo applicato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato può essere negata quando, alla luce della cognizione sommaria, l’amministrazione abbia rilasciato un titolo edilizio in sanatoria relativo agli abusi contestati e il destinatario disponga ancora della possibilità concreta di adempiere alle prescrizioni amministrative.
- La mancata integrale esecuzione degli adempimenti richiesti dall’amministrazione, anche quando il destinatario dichiari che sono in corso di finalizzazione, può impedire il riconoscimento dei presupposti cautelari per sospendere un provvedimento di chiusura o sospensione dell’attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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