Cassazione Penale, Sentenza n. 18929/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore (19/12/2025) che imponeva il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive per cinque anni e, contestualmente, l'obbligo di presentazione presso gli uffici di P.S. quindici minuti dopo l'inizio delle manifestazioni della SS Maceratese 1922 per la durata di due anni. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione del termine minimo di 48 ore previsto per la convalida dal G.i.p. dopo la notifica del provvedimento questorile, con compromissione del diritto di difesa (art. 6 L. n. 401/1989 e art. 178, co.1, lett. c) c.p.p.); (ii) carenza di motivazione in ordine alla prescrizione dell'obbligo di presentazione, in particolare per le partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine minimo di 48 ore) assorbendo il secondo. Dalla documentazione è emerso che il decreto del Questore (19/12/2025) è stato notificato il 23/12/2025 alle ore 12:30 e l'ordinanza di convalida è stata depositata il 24/12/2025 alle ore 14:20, quindi prima del decorso delle 48 ore. Per la giurisprudenza richiamata tale convalida anticipata integra nullità di ordine generale ex art. 178, co.1, lett. c) c.p.p. per lesione del diritto di difesa. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Macerata, in diversa persona, per nuovo esame dopo aver dato avviso all'interessato affinché abbia 48 ore per depositare memorie/deduzioni scritte. È stata altresì dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 19/12/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Stabilisce la competenza del G.i.p. a convalidare i provvedimenti del Questore e presuppone il rispetto di un termine utile per l'esercizio del contraddittorio; la mancata osservanza del termine minimo di 48 ore prima della convalida lede il diritto di difesa e comporta nullità dell'ordinanza di convalida.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Prevede la nullità di atti posti a tutela del diritto di difesa; la Corte l'ha applicata per qualificare come nullità di ordine generale la convalida pronunciata prima delle 48 ore dalla notifica, senza necessità di allegare un interesse concreto a far valere la nullità.
sentenza n. 10294 del 14/01/2026 (Caroli)
Precedente utilizzato dal Collegio che ha risolto la questione in termini identici: conferma l'orientamento maggioritario secondo cui la convalida del provvedimento questorile effettuata prima delle 48 ore è affetta da nullità di ordine generale e impone l'annullamento con rinvio per consentire il contraddittorio cartolare.
Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008 (Mazzei)
Giurisprudenza di riferimento sul principio della tutela del contraddittorio e sulla natura delle nullità rilevanti a presidio del diritto di difesa, richiamata dalla giurisprudenza più recente e dalla sentenza Caroli.
Massime di principio
- Se il G.i.p. convalida un provvedimento del Questore prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica al destinatario, tale convalida è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, co.1, lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa.
- La nullità è di ordine generale: non richiede l'allegazione di un interesse concreto da parte dell'interessato per essere rilevata ed è motivata dalla necessità di garantire il contraddittorio e l'assistenza difensiva.
- La conseguenza pratica è l'annullamento dell'ordinanza di convalida; il rimedio ordinario è il rinvio al giudice di merito (in diversa persona) affinché disponga il nuovo esame dando al destinatario un termine per esercitare il contraddittorio cartolare (notifica dell'avviso e 48 ore per deduzioni).
- È possibile che il giudice dichiari l'inefficacia, in tutto o in parte, del provvedimento questorile (es. limitatamente all'obbligo di presentazione) in funzione dell'istruttoria e delle censure sollevate.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe richiedere specificamente la declaratoria di nullità ex art. 178 c.p.p. quando la convalida sia stata pronunciata prima delle 48 ore, e chiedere il rinvio per consentire il contraddittorio cartolare o orale a seconda del caso.
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