Cassazione Penale, Sentenza n. 10867/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizi di motivazione e travisamento della prova, violazione art. 216 co.1 n.2 L.F., con rilievo che l'imputato sarebbe stato mero prestanome e che il verbale assembleare non corrisponde alla effettiva consegna delle scritture contabili; contestazione che la sola irreperibilita dell'imputato non giustifichi il dolo specifico richiesto per bancarotta fraudolenta documentale. 2) mancata derubricazione in bancarotta semplice documentale per mancanza di prova del dolo, invocando orientamenti che considerano l'irreperibilita indice non sufficiente. 3) censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo la breve durata dell'incarico, la natura formale della carica e il disagio sociale del ricorrente. 4) violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 53, 58, 59 L. 689/1981 nella versione della riforma Cartabia: mancato avviso all'imputato della possibilita di richiedere pena sostitutiva dopo la lettura del dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulle prime censure, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze difensive: l'elemento psicologico del dolo specifico e stato ricostruito con motivazione razionale sulla base del verbale assembleare redatto davanti a notaio (in cui l'imputato dichiaro di aver ricevuto le scritture), della condotta complessiva (accettazione formale dell'incarico dietro compenso quando la societa era cessata, omissione degli oneri di verifica e controllo, sparizione della documentazione) e degli effetti pregiudizievoli per i creditori; tali elementi, considerati congiuntamente, sorreggono la responsabilita per bancarotta fraudolenta documentale e impediscono la derubricazione in bancarotta semplice. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego ritenendo prevalenti ragioni legate alla personalita, ai precedenti e alla gravita della condotta; valutazione non sindacabile in Cassazione se congrua e non contraddittoria. Sul quarto motivo, la Cassazione ha chiarito che l'art. 545-bis c.p.p. attribuisce al giudice una delibazione discrezionale: l'obbligo di dare avviso e acquisire il consenso dell'imputato sorge solo se il giudice, dopo una sommaria valutazione positiva dell'ammissibilita della sostituzione, ritiene praticabile il beneficio; l'omesso avviso, in assenza di sollecitazione difensiva e di una delibazione positiva, non determina nullita della sentenza. Conseguentemente il ricorso e stato rigettato e il ricorrente e stato condannato alla rifusione delle spese processuali secondo quanto previsto ex lege.
Norme richiamate
art. 216 co. 1 n. 2 Legge Fallimentare (L.F.)
Norma richiamata in relazione alla responsabilita del liquidatore per distruzione o sottrazione delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della fattispecie, inclusivo del dolo specifico, alla luce degli indizi probatori.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Introdotto dalla riforma: il giudice, dopo la lettura del dispositivo, deve dare avviso delle pene sostitutive e acquisire il consenso dell'imputato solo se, dopo una preliminare delibazione positiva delle condizioni, ritiene praticabile la sostituzione; l'omesso avviso non comporta automaticamente nullita della sentenza.
art. 545 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della nuova fase processuale successiva alla lettura del dispositivo prevista dall'art. 545-bis; stabilisce il momento processuale a cui si raccorda l'avviso sulle pene sostitutive.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norme sulle pene sostitutive richiamate: la Corte ha chiarito che l'applicabilita delle pene sostitutive e oggetto di valutazione discrezionale e legata ai limiti edittali e alle condizioni previste dalla legge.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena utilizzati per valutare la concessione delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalita prevista dall'art. 133 per ritenere non sussistenti le attenuanti.
art. 1 co. 17 lett. c) L. n. 134/2021 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2022
Riferimenti alla riforma che ha rimodulato la disciplina delle sanzioni sostitutive e il relativo intervento attuativo; utilizzati per interpretare il nuovo assetto procedurale dato da art. 545-bis c.p.p.
Massime di principio
- Una dichiarazione formale resa in assemblea davanti a notaio, in cui il liquidatore ammette di aver ricevuto le scritture, costituisce un forte indice probatorio sulla consapevolezza e sulla disponibilita delle scritture stesse e puo supportare la ricostruzione del dolo specifico se accompagnata da altri indizi.
- La sola irreperibilita dell'amministratore o liquidatore non e automaticamente idonea a provare il dolo: tuttavia, se l'irreperibilita si inserisce in un quadro fattuale piu ampio (accettazione formale dell'incarico per compenso, cessazione dell'attivita, omissione degli oneri di controllo e sparizione della documentazione), puo concorrere a fondare la convincente inferenza del dolo fraudolento.
- La derubricazione del reato richiede che manchi ogni elemento del dolo specifico: quando il giudice di merito formula una motivazione logica e articolata che trae indici da plurimi elementi, la Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del merito se non e dimostrata una manifesta illogicita o vizio di fatto.
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche e una valutazione discrezionale del giudice di merito basata sugli elementi prevalenti della personalita e della condotta; la Cassazione puo sindacare tale valutazione solo se e contraddittoria o priva di congrua motivazione.
- Ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive dopo la riforma, il giudice ha un potere discrezionale di delibazione preliminare: l'obbligo di avviso e di acquisizione del consenso sorge solo se il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ritiene astrattamente sussistenti i presupposti per la sostituzione; l'omesso avviso non determina nullita salvo che la difesa non abbia espressamente sollecitato la valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →