Sentenza n. 6126/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione del 10.4.2025 (Doc. 2) con cui si è reso noto al ricorrente la non ammissione a sostenere la prova “orale” dell'esame di abilitazione alla professione forense, per la sessione 2024; del Verbale di correzione della XIV Sottocommissione della Corte D'Appello di Milano (Doc. 3) redatto in data 3.02.2025, avente ad oggetto la correzione della prova scritta dell'esame di iscrizione negli albi degli Avvocati, per la sessione del 2024, reso noto all'odierno ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello, oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024; del Verbale n. 2 della Commissione presso il Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Dir. Gen. Affari Interni, redatto in data 5.12.2024 ed inerente ai criteri di correzioni a cui ogni Commissione esaminatrice presso le varie Corti di Appello del territorio italiano si sarebbe dovuta attenere; se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, in parte qua, laddove non contempla il ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale; del Verbale n. 3 (Doc. 5) redatto in data 4.2.2025 con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato le “Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 13 aprile 2021 n. 31” - sessione 2024; del Quesito (traccia) (Doc. 6) posto in sede di esame all'odierno ricorrente e del relativo verbale, di estremi non conosciuti, della Commissione relativo alla riunione nell'ambito della quale è stato formulato e approvato il predetto quesito (traccia); ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 24.7.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con il quale è stata indetta la sessione d'esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'anno 2024; ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 5.11.2024, di nomina delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, regio d.l. n. 1578/1933 e all'art. 47, commi 2 e 3, Legge n. 247/2012; ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 21.11.2024, di nomina delle ulteriori sottocommissioni, per la sessione di esame avvocati 2024; ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 13.4.2021, contenente le nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2020, comprensivo delle sottocommissioni rimodulate e integrate; e per l'ammissione con riserva del ricorrente alla prima prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - presso la Corte di Appello di Roma, come previsto dal D.M. 13/04/2021 concernente Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024; ove occorra, di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato scritto e agli atti relativi ai criteri di valutazione e alla composizione della sottocommissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la valutazione insufficiente del proprio elaborato scritto e la conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame forense, deducendo l'erroneità del giudizio anche rispetto ai criteri di correzione. Ha censurato, in particolare, l'insufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico, assumendo che i criteri di correzione fossero generici; ha prospettato una disparità di trattamento mediante il confronto con gli elaborati o gli esiti di altri candidati; ha contestato la composizione della sottocommissione; ha lamentato, infine, la mancata indicazione del voto attribuito da ciascun commissario. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza non appellata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha premesso che la valutazione delle prove scritte da parte della sottocommissione costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante voto numerico, poiché il punteggio, attribuito sulla base di criteri previamente individuati, esprime il giudizio complessivo di sufficienza o insufficienza dell'elaborato e non richiede osservazioni o glosse ulteriori. Ha escluso la disparità di trattamento fondata sul raffronto con altri candidati, poiché gli elaborati sono valutati singolarmente secondo una valutazione complessiva della completezza, profondità, logicità, capacità espositiva e argomentativa; inoltre, il giudizio favorevole su un altro elaborato non elimina gli errori presenti in quello del ricorrente. Ha escluso l'illegittimità della composizione della sottocommissione, rilevando che la seduta si era svolta con la presenza di due avvocati e un docente universitario, composizione conforme all'art. 3, comma 1, d.l. 131/2021. Ha infine ritenuto non necessaria la verbalizzazione del voto individuale di ciascun commissario, dovendosi presumere l'unanimità e uniformità del punteggio complessivo in assenza di dissenso verbalizzato. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. 131/2021
Le sottocommissioni ... sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti ... due effettivi e due supplenti sono avvocati ... e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati ... o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche ... Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.
La sottocommissione deve essere composta da tre componenti, dei quali almeno due avvocati, uno dei quali presidente, e un magistrato o docente universitario; la presenza di due avvocati e un docente universitario è conforme alla legge.
art. 22, comma 9, r.d.l. 1578/1933
I parametri normativi di valutazione dell'elaborato possono essere espressi sinteticamente mediante un punteggio numerico, idoneo a rappresentare il giudizio complessivo della commissione.
art. 4, comma 6, d.l. 31/2021
È richiamato quale fondamento delle linee generali per la formulazione dei quesiti della prova orale e per la valutazione dei candidati.
art. 22, comma 4, r.d.l. 1578/1933
È richiamato quale disposizione relativa alla composizione delle sottocommissioni esaminatrici.
art. 47, commi 2 e 3, l. 247/2012
È richiamato, insieme alla disciplina previgente, quale base normativa della composizione delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione forense.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione forense, la valutazione degli elaborati scritti costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti.
- Il voto numerico attribuito a una prova scritta dell'esame di abilitazione forense è sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità quando sia espresso sulla base di criteri di valutazione previamente individuati, senza necessità di osservazioni, glosse o ulteriori spiegazioni sul singolo elaborato.
- La disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali o abilitative non può essere dimostrata mediante il semplice raffronto con il voto o con il giudizio favorevole attribuito ad altri candidati; occorre una comparazione complessiva di elaborati valutati secondo i medesimi parametri, tenendo conto anche della completezza, profondità, logicità, capacità espositiva e argomentativa.
- La sottocommissione per l'esame di abilitazione forense, composta da tre membri, è legittimamente costituita quando vi partecipino due avvocati, tra i quali il presidente, e un magistrato o docente universitario.
- In assenza di una specifica disposizione che imponga la verbalizzazione dei voti individuali, la commissione esaminatrice può verbalizzare il solo punteggio complessivo; l'unanimità e uniformità del voto si presumono salvo che dal verbale emerga il dissenso di uno dei commissari.
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