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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01596/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un condomino di ottenere la rimozione di una sbarra installata su un viale privato largo 7,40 metri, posto tra due complessi condominiali, oppure, in subordine, di ottenere dai due condomìni la chiave necessaria a sollevarla. Il ricorrente assumeva che il viale fosse in comunione incidentale tra i due condomìni, costituita ex collatione agrorum privatorum, e quindi utilizzabile anche dai condomini dell’edificio frontista. La Corte d’appello aveva invece confermato il rigetto della domanda, ritenendo non provata la comunione del viale: non risultavano elementi documentalmente o contabilmente significativi, come la previsione del viale nei regolamenti o nelle tabelle millesimali, né la ripartizione delle spese di manutenzione; inoltre la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che il viale era in parte di proprietà esclusiva di un condominio e in parte di proprietà esclusiva dell’altro, con la porzione del ricorrente non idonea al transito veicolare. In cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727, 2729, 1100 e 1102 c.c., sostenendo che i convenuti non avevano contestato l’apporto di suolo alla formazione del viale e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la comunione, oltre ad avere male interpretato la CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza ex art. 115 c.p.c. nella parte in cui sosteneva che il primo giudice avesse omesso di considerare fatti non contestati, perché tale specifico vizio non era stato fatto valere con motivo di appello ed era quindi precluso in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come semplice contestazione dell’apprezzamento delle prove o della CTU, essendo configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o attribuzione di piena prova a elementi valutabili. Quanto all’art. 2697 c.c., ha ribadito che la violazione della regola sull’onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso l’esito istruttorio; nel caso concreto la Corte d’appello aveva correttamente posto l’onere della prova della comunione a carico del ricorrente. In relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente indicato quali indizi fossero stati trascurati, né aveva efficacemente contrastato il valore indiziario attribuito ai dati contrari alla comunione. Le censure sugli artt. 1100 e 1102 c.c. sono state ritenute infondate perché, esclusa la natura comune della strada, mancavano i presupposti per il suo uso come cosa comune. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti di entrambi i controricorrenti, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1100 c.c.

    Richiamato per escludere il diritto di uso della strada come cosa comune, una volta accertato che il viale non era in comunione.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato per affermare che il singolo condomino può servirsi della cosa comune solo se la cosa sia effettivamente comune; nel caso concreto il presupposto mancava.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo come specifico vizio di merito già devoluto nei gradi precedenti; non è ammissibile usarla per contestare in cassazione una mancata contestazione non dedotta in appello o per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di trasformare in vizio di legge la mera critica alla valutazione del materiale istruttorio; la violazione si configura solo nei casi tipici indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se l’onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non quando il giudice valuta negativamente la prova offerta dalla parte onerata.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono richiamate in relazione alla prova della comunione di una via privata, che può essere dimostrata anche mediante indizi concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva della comunione richiede una valutazione complessiva degli indizi; nel caso concreto il ricorrente non ha specificamente confutato gli elementi contrari valorizzati dalla Corte territoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta in cassazione per la prima volta se il relativo vizio non è stato specificamente devoluto con l’appello; la censura è preclusa quando si risolve in un riesame del fatto o della prova.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte, superamento dei limiti legali della prova officiosa, mancato rispetto delle prove legali o attribuzione di efficacia probatoria piena a elementi che richiedono valutazione critica.
  • L’art. 2697 c.c. risulta violato soltanto quando il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova tra le parti; non quando, correttamente individuato il soggetto onerato, ne valuti sfavorevolmente le risultanze istruttorie.
  • La comunione di una via privata può essere provata anche per presunzioni e testimonianze, ma occorre una dimostrazione concreta e complessiva dell’effettiva destinazione della strada a uso comune; la mera allegazione dell’esistenza di apporti di suolo non basta se non supportata da indici coerenti.
  • Se il bene non risulta comune, non può essere riconosciuto al singolo condomino un diritto di uso fondato sugli artt. 1100 e 1102 c.c.; tali norme presuppongono la comproprietà del bene o comunque la sua natura comune.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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