Sentenza del 15/03/2021 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.70/2021 ACCERTAMENTO - Variazione di classamento catastale - Difetto motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso d'intimazione relativo alla TARI 2014 per difetto di motivazione dell'atto impugnato e per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento; deduzione, in conseguenza, della decadenza e della prescrizione del credito tributario. In generale la massima segnala che, in caso di variazione di classamento catastale, il difetto di motivazione sussiste se nell'atto manca l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive del cespite e del contesto urbano nonché degli immobili similari presi a confronto.
La decisione
L'appello del contribuente è stato rigettato. Il collegio ha ritenuto decisiva la prova documentale della rituale notifica del previo avviso di accertamento in data 20.09.2014, con conseguente preclusione delle censure sui vizi di quell'atto prodromico non tempestivamente opposte (inclusa l'eccezione di decadenza/prescrizione). Inoltre è stato rilevato che non sono decorsi i termini che avrebbero consentito la prescrizione (tra l'epoca di devono del tributo e la notifica dell'atto di accertamento non è passato neppure un anno, e sono intercorsi solo due anni rispetto all'intimazione impugnata). L'intimazione è stata ritenuta altresì sufficientemente intellegibile nei suoi elementi di fatto e di diritto. Condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di grado per euro 220 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Massima n.70/2021 (principio in materia di variazione di classamento catastale)
Per la variazione di classamento, il difetto di motivazione sussiste se manca nell'atto l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive del cespite e del suo contesto urbano e l'indicazione degli immobili similari presi a confronto.
Art. 34 d.lgs. 546/92
Norma richiamata in relazione alle formalità dell'udienza nel processo tributario; conferma la regolarità del procedimento di trattazione dell'appello.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. nn. 6034/17; 9845/17; 32810/21
Principio secondo cui la prova documentale della notifica del previo avviso di accertamento preclude al contribuente di sollevare vizi di quell'atto non tempestivamente impugnati, impedendo così eccezioni successive relative a decadenza e prescrizione.
Massime di principio
- La prova documentale di avvenuta notifica del previo avviso di accertamento è decisiva: se il contribuente non impugna tempestivamente quell'atto prodromico, perde la possibilità di sollevare successivamente i vizi ad esso connessi, comprese le eccezioni di decadenza e prescrizione.
- Per ritenere un atto di variazione di classamento carente di motivazione è necessario verificare l'assenza nell'atto delle indicazioni sulle caratteristiche tipologiche e costruttive del cespite, del contesto urbano e degli immobili similari posti a confronto; l'assenza di tali elementi può comportare l'annullabilità dell'atto.
- L'intimazione di pagamento (avviso d'intimazione) deve essere sufficientemente intellegibile nei fatti e nelle ragioni giuridiche: se contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, è valida e supererà contestazioni formali generiche.
- Per tutelarsi, il contribuente deve controllare tempestivamente la ricezione e il contenuto del previo avviso di accertamento e, se ritiene viziato, impugnarlo nei termini: la mancata tempestiva impugnazione preclude molte eccezioni difensive in fase successiva.
- Verificare i termini di decadenza e prescrizione rispetto alle date di esigibilità del tributo, di notifica dell'atto di accertamento e di intimazione: gli intervalli temporali sono determinanti per le eccezioni di prescrizione/decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →