Cassazione Penale, Sentenza n. 12733/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Locri (rito abbreviato) per molteplici episodi di circonvenzione di incapace e ricettazione in continuazione. Le censure principali riguardavano: (a) vizio di motivazione e violazione di legge per presunto difetto di giurisdizione (poiché parte della condotta sarebbe stata posta in essere all'estero); (b) omissione nella valutazione di prove decisive (consulenza tecnica e documentazione sui money transfer); (c) travisamento della prova tecnica e contestazione dell'identificazione vocale dalle captazioni; (d) invalidità degli accertamenti tecnici sulle persone offese e disomogenea valutazione delle dichiarazioni delle vittime; (e) omessa o insufficiente motivazione sulla determinazione della pena e mancata considerazione del comportamento collaborativo dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici, reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di specificità richiesti dalla legge processuale e si limitassero a proporre letture alternative del merito non consentite in sede di legittimità. Sul punto della giurisdizione la Corte ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana per reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche un frammento naturalisticamente rilevante della condotta, collegabile con la parte realizzata all'estero; tale principio è stato applicato e la censura è stata respinta. Quanto alle censure circa omissioni o travisamenti probatori (perizie foniche, documenti, testimonianze), la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica, articolata e confrontasse adeguatamente gli elementi probatori (flussi finanziari, captazioni, esami delle persone offese, consulenze), non ravvisando travisamenti o omissioni decisivi. La sentenza impugnata è quindi confermata nella sostanza tramite inammissibilità dei ricorsi; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 24/02/2026.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite della motivazione riportata nei ricorsi per cassazione; la Corte ha applicato tale principio valutando i motivi nei limiti necessari per la decisione
art. 1 e art. 6 cod. pen.
I ricorrenti invocavano violazioni di principi generali del diritto penale; la Corte non ha riscontrato violazioni sostanziali di tali norme rispetto alla motivazione di merito
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte di merito ha ritenuto provati gli elementi materiali e il dolo in relazione alla ricettazione sulla base di un insieme di elementi (flussi finanziari, captazioni, esami delle persone offese); la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione
artt. 133, 81, 62-bis cod. pen. (criteri di determinazione della pena e circostanze)
art. 133, art. 81, art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla determinazione della pena fosse adeguata e che non risultassero elementi positivamente valorizzabili a favore delle circostanze attenuanti generiche
artt. 125, comma 3; 192; 546 cod. proc. pen.; artt. 624, 625, 629 cod. pen.
art. 125 comma 3; art. 192; art. 546 cod. proc. pen.; art. 624, 625, 629 cod. pen.
Richiamate dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e la qualificazione dei reati; la Corte ha ritenuto infondate le contestazioni procedurali e di fatto
artt. 178, 191, 360 cod. proc. pen.; art. 643 cod. pen.
art. 178; art. 191; art. 360 cod. proc. pen.; art. 643 cod. pen.
Riferite all'impugnazione della validità degli accertamenti tecnici; la Corte ha giudicato che le valutazioni tecniche fossero state esaminate e motivate adeguatamente e non invalide per le ragioni dedotte
art. 581 comma 1 e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (specificità dei motivi di cassazione)
art. 581 comma 1; art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questi articoli per dichiarare i ricorsi inammissibili in quanto mancanti della specificità necessaria e reiterativi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il versamento di euro tremila
art. 52 D.Lgs. 196/2003
Prescrizione sulla protezione dei dati personali: la sentenza ordina di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Se una parte della condotta criminosa è stata realizzata in Italia, la giurisdizione italiana può essere affermata anche se altre fasi sono state poste all'estero, purché esista un "frammento" della condotta naturalisticamente collegabile alle parti estere
- In Cassazione non è consentito riproporre semplici letture alternative del merito: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; la genericità o la reiterazione di censure comporta l'inammissibilità
- Il giudice di merito ha un ampio margine di apprezzamento sulla valutazione dell'attendibilità delle persone offese; l'assenza di conferme esterne non è di per sé vizio, salvo manifesta illogicità della motivazione
- Le censure che invocano travisamento della prova tecnica o omissione devono indicare con precisione quale elemento è stato travisato o omesso e perchè decisivo; la mancanza di tale specificità rende il motivo inammissibile
- La nullità o invalidità degli accertamenti tecnici va dedotta con argomentazione circostanziata: non è sufficiente affermare in termini generici l'illegittimità degli accertamenti
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare specificamente l'applicazione o la negazione delle circostanze attenuanti; tuttavia la mancata concessione di attenuanti, se ben motivata, è difficilmente sindacabile in cassazione
- Quando si impugna in cassazione una decisione fondata su un complesso probatorio (flussi finanziari, intercettazioni, perizie, testimonianze), la Corte richiede che il ricorrente affronti puntualmente gli argomenti logici della motivazione e non si limiti a contrapporre una diversa, generica interpretazione dei fatti
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