Cassazione Civile, Ordinanza n. 05122/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di prestazioni sanitarie rese da una casa di cura nell'anno 2003. In primo grado la domanda di condanna al pagamento veniva rigettata perché la struttura privata non aveva fornito prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni extra budget né della loro riconducibilità a quelle convenzionalmente remunerabili, né aveva prodotto documentazione idonea. In appello la casa di cura sosteneva che, una volta dimostrato il rapporto e l'inadempimento, spettasse all'azienda sanitaria provare il superamento del tetto di spesa e l'assenza di risorse ulteriori; inoltre deduceva che la contestazione delle prestazioni avrebbe dovuto seguire una specifica procedura amministrativa che l'azienda non aveva provato di avere attivato. La corte d'appello respingeva però il gravame, rilevando sia la mancanza di prova del superamento del budget e dell'assenza di ulteriori risorse in capo all'azienda sanitaria, sia soprattutto la carenza di prova, da parte della casa di cura, della produzione e validazione delle prestazioni, essendo stata depositata solo la convenzione e non anche le fatture e la prescritta attestazione di regolarità. In cassazione la casa di cura deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la procedura di contestazione e i controlli spettasse all'azienda sanitaria, nonché violazione dell'art. 115 c.p.c., invocando il principio di non contestazione perché l'azienda non avrebbe avviato la procedura amministrativa di contestazione delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la ricorrente attaccava solo uno dei due autonomi fondamenti del rigetto in appello, lasciando intatta la rationes relativa alla mancata produzione delle fatture del 2003. Ha inoltre rilevato difetto di chiarezza e autosufficienza, perché la ricorrente evocava una procedura amministrativa di contestazione non adeguatamente specificata e, soprattutto, una questione non trattata in sentenza senza indicare dove fosse stata dedotta nei gradi di merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera solo sul piano processuale e non può essere fondato sulla mancata attivazione di controlli o contestazioni stragiudiziali; inoltre la ricorrente non aveva trascritto o illustrato in modo adeguato gli atti dei precedenti gradi per dimostrare l'effettiva mancata contestazione processuale. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'ASP; è stato solo dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere della prova segue la ripartizione generale tra chi allega il fatto costitutivo del credito e chi invoca un fatto impeditivo; nel caso concreto la censura non superava la duplice ratio del rigetto di merito.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione vale solo in ambito processuale e non può essere esteso alla mancata attivazione di una procedura amministrativa o alla mancata contestazione stragiudiziale delle prestazioni.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve essere chiaro e specifico; la deduzione di una questione non trattata in sentenza richiede una critica comprensibile e puntuale.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e, se necessario, trascrivere gli atti rilevanti per consentire alla Corte di verificare la deduzione e la trattazione della questione nei precedenti gradi.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare utilmente tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è sufficiente se il ricorrente non si confronta con tutti i passaggi logico-giuridici della decisione impugnata e con tutte le ragioni poste a base del rigetto.
- Il principio di non contestazione opera nel processo e riguarda il contraddittorio sulle allegazioni delle parti; non può essere trasformato in una regola sulla mancata attivazione di controlli o contestazioni amministrative.
- Per denunciare in cassazione la mancata contestazione processuale di un fatto è necessario indicare specificamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti, in modo da consentire il controllo di autosufficienza del motivo.
- La mancata prova documentale delle prestazioni fatturate e della loro validazione può costituire autonoma ragione di rigetto della domanda di pagamento, specie nei rapporti di remunerazione di prestazioni sanitarie accreditate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05105/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05108/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05109/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05111/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05113/2025 del 27/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →