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Sentenza

Sentenza n. 4568/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4564/2025 emessa in data dal 29 ottobre 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano che gli aveva imposto il pagamento di 946,40 euro, oltre interessi, per ferie non godute nell'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4564/2025 del Tribunale di Milano, emessa il 29 ottobre 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagarle 946,40 euro, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, a titolo di indennità per ferie non godute durante l'anno scolastico 2024/2025, nel quale aveva svolto attività di docente a tempo determinato. Ha dedotto il mancato pagamento e chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza: ha rilevato che il mancato adempimento non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero il 30 ottobre 2025; ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi sessanta giorni; il commissario determinerà definitivamente il residuo dovuto e adotterà gli atti necessari, senza compenso. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una somma non manifestamente iniqua avrebbe avuto consistenza meramente simbolica. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La procedura di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR considera soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione per procedere all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione, a fronte della sentenza passata in giudicato e notificata e dell'inadempimento non contestato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Per quanto riguarda infine la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritiene il Collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, tale condanna, per non essere considerata manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

    La condanna richiesta in sede di ottemperanza è negata quando, in relazione all'esiguità degli importi, una misura che non risulti manifestamente iniqua dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo di pagamento non è contestato; il giudice può fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, per l'esiguità degli importi in gioco, una misura non manifestamente iniqua avrebbe soltanto consistenza simbolica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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