Cassazione Penale, Sentenza n. 26420/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione anche per i reati contestati a norma dell'art. 459 c.p. con riferimento all'art. 453 c.p. Sostiene che la Corte d'appello abbia calcolato il termine di prescrizione sulla base del massimo edittale di art. 453 c.p. senza tener conto che l'art. 459 c.p. fissa autonomamente la misura della pena, ridotta di un terzo, per cui il termine ordinario di prescrizione è di otto anni; deduce inoltre che, considerata la data dell'ultimo fatto (dicembre 2013) e l'assenza di sospensioni, il termine di prescrizione era già decorso prima della pronuncia d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati contestati. La motivazione rileva che l'art. 459 c.p. è un titolo di reato autonomo che richiama gli artt. 453, 455 e 457 c.p. solo per gli elementi di tipicità e per le forbici edittali; ne consegue che il termine ordinario di prescrizione è di otto anni e quello prorogato di dieci anni ai sensi dell'art. 161 c.p. Dal momento che l'ultimo fatto contestato risale al dicembre 2013 e non risultano sospensioni, la prescrizione è maturata (al più tardi entro dicembre 2023). Inoltre la Corte evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello (art. 601 c.p.p.) emesso il 10 luglio 2023 costituisce atto interruttivo che ha fatto decorrere il termine intermedio di prescrizione rispetto alla sentenza di primo grado (5 febbraio 2015). Non emergendo elementi che consentano un proscioglimento nel merito, la sentenza di merito è annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 459 c.p.
Considerato come titolo autonomo di reato che richiama gli artt. 453, 455 e 457 c.p. solo per gli elementi di tipicità e per le forbici edittali; comporta termine di prescrizione ordinario di otto anni per la fattispecie richiamata.
art. 453 c.p.
Norma sostanziale richiamata dall'art. 459 c.p. per gli elementi della fattispecie; il massimo edittale va considerato tenendo conto della autonoma rideterminazione prevista da art. 459 c.p.
art. 455 c.p.
Richiamato come riferimento per elementi di tipicità nella fattispecie di cui all'art. 459 c.p., senza assorbire automaticamente la determinazione del termine di prescrizione
art. 457 c.p.
Richiamato per profili di tipicità; non varia l'autonomia della disposizione di cui all'art. 459 c.p. rispetto al calcolo della prescrizione
art. 157 c.p.
Fornisce il termine ordinario di prescrizione da considerare (utilizzato come parametro nel calcolo, ma va applicato tenendo conto delle specifiche edittali dell'art. 459 c.p.)
art. 161 c.p.
Stabilisce la proroga del termine di prescrizione (termine massimo) da considerare nel calcolo; qui applicato per determinare il termine prorogato in 10 anni
art. 160 c.p.
Contiene la nozione degli atti che interrompono il corso della prescrizione; la giurisprudenza interpreta in senso estensivo la genericità delle espressioni di tale norma, includendo tra gli atti interruttivi anche il decreto di citazione per il giudizio di appello
art. 601 c.p.p.
Il decreto di emissione della citazione per il giudizio d'appello si considera atto interruttivo della prescrizione ai fini del calcolo dell'eventuale termine intermedio tra atti interruttivi
Massime di principio
- L'art. 459 c.p. va inteso come titolo autonomo: per il calcolo della prescrizione occorre tener conto delle specifiche forbici edittali derivate da quella norma e non applicare automaticamente il massimo previsto per l'art. 453 c.p.
- Il termine ordinario di prescrizione e il termine prorogato vanno determinati in base alle effettive pene edittali applicabili alla fattispecie così come interpretata (nel caso, 8 anni ordinari e 10 anni prorogati).
- Per verificare se la prescrizione è maturata alla data della decisione d'appello occorre considerare non solo la data dell'ultimo fatto, ma anche la decorrenza degli eventuali termini intermedi tra atti interruttivi (es. sentenza di primo grado e decreto di citazione per appello).
- Il decreto di citazione per il giudizio di appello (art. 601 c.p.p.) è un atto che interrompe la prescrizione e rileva ai fini del computo dei termini tra atti interruttivi; la sua data può determinare che la prescrizione sia già maturata prima della pronuncia della Corte d'appello.
- Se la prescrizione è evidentemente intervenuta e non emergono elementi per un proscioglimento nel merito, la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, piuttosto che disporre un nuovo esame di merito.
- Nelle fattispecie plurime o in continuazione occorre calcolare la prescrizione separatamente per ciascun reato tenendo conto delle specifiche edittali di ciascuno e delle date dei singoli fatti contestati.
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