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Sentenza

Sentenza del 23/04/2015 n. 2406 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza dichiarativa della risoluzione di un contratto - Imposta dovuta in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che la sentenza ha natura meramente dichiarativa: essa non costituisce, trasferisce o modifica autonomamente diritti patrimoniali, ma si limita ad accertare l'avvenuta caducazione degli obblighi derivanti dal preliminare per effetto della risoluzione. Di conseguenza, in sede di registrazione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa e non proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la misura dell'imposta di registro applicabile alla registrazione di una sentenza che accerta l'avvenuta risoluzione di un contratto preliminare, con effetti ex nunc, e quindi la cessazione degli obblighi contrattuali delle parti. La questione era stabilire se l'imposta dovesse essere applicata in misura proporzionale, come per gli atti con contenuto patrimoniale, oppure in misura fissa, considerando la natura della pronuncia.

Norme richiamate

  • Art. 8, lett. d), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è interpretata nel senso che le sentenze di natura dichiarativa, prive di effetti traslativi o costitutivi di diritti patrimoniali, scontano l'imposta di registro in misura fissa.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su una sentenza occorre guardare agli effetti giuridici effettivamente prodotti dalla pronuncia, non soltanto al suo oggetto economico.
  • Una sentenza meramente dichiarativa, che si limita ad accertare una situazione giuridica già verificatasi senza trasferire o costituire diritti, è soggetta a imposta di registro in misura fissa.
  • La sentenza che accerta la risoluzione di un contratto con effetti ex nunc non equivale, ai fini dell'imposta di registro, a un atto traslativo o costitutivo e non giustifica di per sé l'applicazione dell'imposta proporzionale.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra pronunce dichiarative e pronunce costitutive o traslative: solo queste ultime, quando producono effetti patrimoniali direttamente valutabili, possono comportare l'applicazione dell'imposta proporzionale.

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